Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER GLI ADDETTI ALLE IMPRESE FORNITRICI DI SERVIZI AD AZIENDE OPERANTI

NEL SETTORE DELL'INDOTTO FERROVIARIO E DEI TRASPORTI

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

Addì, 24 aprile 2001, presso la sede FISE in Roma, si sono incontrate

 

-    FISE

-    AGENS

-    ANCP

 

e

 

-    FILT-CGIL

-    FIT-CISL

-    UILTRASPORTI

-    SALPAS-FISAFS

 

per  completare  la  stesura del contratto di  novazione  per  le  imprese

fornitrici  di  servizi  ad  aziende  operanti  nel  settore  dell'indotto

ferroviario e dei trasporti il cui verbale di accordo è stato sottoscritto

il 14 settembre 2000 presso il Ministero del lavoro.

 

Le parti hanno convenuto il testo allegato.

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Indice:

PREMESSA POLITICA AL CCNL

Art. 1 - Campo di applicazione.

Art. 2 - Relazioni industriali per il CCNL di novazione delle attività

             di supporto ai servizi di trasporto.

A) CODICE DI COMPORTAMENTO E PRESTAZIONI INDISPENSABILI

B) PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO

C) CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO

D) MATERIE DI COMPETENZA NAZIONALE

E) MATERIE DI COMPETENZA AZIENDALE

F) PROCEDURA PER IL CONFRONTO A LIVELLO AZIENDALE

Art. 3 – Assunzione

Art. 4 - Qualifiche escluse dal calcolo

Art. 5 - Periodo di prova

Art. 6 - Contratto di lavoro a tempo determinato

Art. 7 - Contratto di lavoro a tempo parziale.

Art. 8 - Lavoro temporaneo.

Art. 9 – Apprendistato

Art. 10 - Contratto di formazione e lavoro (CFL)

Art. 11 - Servizio militare

Art. 12 - Preavviso di licenziamento e dimissioni

Art. 13 - Passaggio da operaio ad impiegato

Art. 14 – Trasferimenti

Art. 15 - Trasferte

Art. 16 - Mobilità aziendale

Art. 17 - Passaggi di gestione

OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

-          PROVVEDIMENTI A CARICO IMPRESE INADEMPIENTI

Art. 18 - Orario di lavoro

Art. 19 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità

Art. 20 - Lavoro oltre i limiti contrattuali

Art. 21 - Lavoro notturno

Art. 22 - Riposo settimanale, lavoro domenicale e lavoro festivo

Art. 23 – Ferie

Art. 24 – Festività

Art. 25 - Permessi.

Art. 26 - Interruzioni e sospensioni di lavoro

Art. 27 - Comunicazione delle assenze.

Art. 28 – Recuperi

Art. 29 – Aspettativa

Art. 30 - Congedo matrimoniale

Art. 31 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro

Art. 32 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro

Art. 33 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 34 - Tutela dei portatori di handicap

Art. 35 - Tutela dei tossicodipendenti e degli etilisti

Art. 36 - Trattamento di gravidanza e puerperio

Art. 37 - Trattamento di fine rapporto (TFR)

Art. 38 - Diritti e doveri delle parti

Art. 39 - Indumenti di lavoro

Art. 40 - Provvedimenti disciplinari.

Art. 41 - Rimprovero verbale

Art. 42 - Ammonizione scritta

Art. 43 – Multa

Art. 44 – Sospensione

Art. 45 - Licenziamento per mancanze.

Art. 46 - Sospensione cautelare

Art. 47 - Classificazione dei lavoratori

Art. 48 - Norma transitoria sulla classificazione

Art. 49 - Retribuzione.

Art. 50 - Tredicesima mensilità.

Art. 51 - Quattordicesima erogazione.

Art. 52 - Norme transitorie

Art. 53 - Aumenti periodici di anzianità.

Art. 54 - Indennità varie.

 

 

 

 

PREMESSA POLITICA AL CCNL

 

Nel  quadro  dei significativi mutamenti che caratterizzano la  situazione strutturale  e congiunturale del settore dei trasporli e in considerazione dei    profondi    cambiamenti    tecnologici    e    organizzativi    che contraddistinguono le prospettive produttive delle aziende del  settore  e di  quelle  che  forniscono servizi collegati al  medesimo,  è  emersa  la necessità di fornire un quadro contrattuale omogeneo di riferimento per le aziende che svolgono tali servizi in termini globali ovvero frazionati.

 

Le  parti, conseguentemente, hanno riconosciuto l'opportunità di pervenire alla  definizione  di  un  nuovo  CCNL che  costituisca  per  le  attività produttive   che   ad   esso   potranno   riferirsi,   lo   strumento   di regolamentazione  dei  rapporti di lavoro per  le  imprese  fornitrici  di

servizi accessori definiti dallo stesso CCNL ad aziende, enti o società di trasporto,  affidati  in  appalto  o  in  concessione.  Tale  CCNL   dovrà costituire  lo  strumento per una qualificazione specifica  delle  imprese attraverso una valorizzazione delle loro capacità tecnico-organizzative  e

una   maggior   professionalizzazione  degli   addetti,   finalizzate   al perseguimento di una maggiore qualità ed economicità di servizi attraverso un'ottimizzazione delle risorse e una riorganizzazione dei servizi stessi.

 

In  tale  contesto  è  ribadita la necessità che la  qualità  dei  servizi offerti  dalle  aziende  deve  prevedere una nuova  organizzazione,  nuove

tecnologie,  investimenti e prestazioni adeguate sia alle nuove  richieste della  committenza  che  alle  aspettative  dell'utenza,  con  conseguenti garanzie in termini di controllo sul livello dei servizi resi.

 

Le  parti  confermano la centralità strategica di un sistema di  relazioni industriali  che,  considerate le peculiari  caratteristiche  del  settore totalmente  aperto  alla  concorrenza  e  necessitato  a  rispondere   con tempestività  e  flessibilità  alle  diverse  e  mutevoli  esigenze  della

committenza,  sia particolarmente rivolto a valorizzare le risorse  umane, con  particolare  riferimento  alla qualificazione  professionale  e  alla tutela   dell'occupazione,  a  ridurre  le  occasioni   conflittuali,   ad affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo.

 

Di   conseguenza,  a  fronte  dell'obiettivo  di  conseguire  un  continuo miglioramento  dei  livelli qualitativi e quantitativi della  attività  di servizio  richieste dalle imprese committenti in funzione  delle  esigenze della  clientela,  nonché  di  diversificare e  sviluppare  nuovi  servizi

rispetto  a  quelli  tradizionalmente forniti, le parti  convengono  sulla necessità   di  assumere  a  tutti  i  livelli  un  sistema  di  relazioni industriali  che, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e  le rispettive distinte responsabilità delle OOSS dei datori di lavoro e

dei  lavoratori,  risulti coerente con le suddette  finalità  d'incremento della  qualità,  dell'efficienza e della flessibilità  delle  attività  di servizio rese.

 

Le   parti,  quindi,  considerano  che  il  costante  miglioramento  degli indicatori   di   qualità,   efficienza  e   flessibilità   dei   servizi, costituiscano  il  presupposto  fondamentale  per  realizzare  qualità  ed economicità  dei  sevizi,  garantire la  competitività  delle  imprese  e,

conseguentemente,  la  loro  presenza sul  mercato  cui  si  connette  una maggiore  stabilità  dei  livelli  occupazionali  che  va  sorretta  anche mediante  il costante impegno delle imprese per l'attivazione di  processi di formazione e di qualificazione del personale.

 

Con  queste  finalità le parti convengono di attivare sedi, nazionali  e/o locali, di verifica e monitoraggio dei processi di riorganizzazione  e  di dimensionamento della produzione, con lo scopo di ricercare  le  soluzioni più  idonee  per il miglioramento qualitativo dei servizi e,  soprattutto, relazione agli eventuali effetti sull'occupazione.

 

Su  questi  presupposti  e  con  gli  obiettivi  indicati  le  parti  sono addivenute  alla sottoscrizione del presente CCNL che, ad ogni conseguente effetto, costituisce atto di novazione rispetto alle discipline collettive a  valenza  nazionale, comunque denominate, in atto  nei  confronti  delle

imprese  indicate nel campo di applicazione e dei lavoratori dalle  stesse dipendenti   e  la  cui  efficacia,  in  ogni  caso,  viene  concordemente dichiarata cessata dalle parti stipulanti il presente contratto a far data dal  14.9.00  e  sostituita  tanto per la  parte  economica,  normativa  e

obbligatoria,  dalla  seguente disciplina, salve le deroghe  ed  eccezioni espressamente indicate.

 

Art. 1 - Campo di applicazione.

 

Il campo di applicazione riguarda i dipendenti delle imprese fornitrici di servizi  ad aziende, enti, società o cooperative operanti nel settore  dei trasporti   comunque   gestiti.  In  detto   contratto   confluiranno   le contrattazioni  nazionali e aziendali attualmente applicate  nei  seguenti

settori:  servizi  in  appalto da FS SpA, Servizi in appalto  da  Ferrovie secondarie   concesse,   Accompagnamento  notte  e  attività   manutentive connesse, Raccordi ferroviari, Ristorazione a bordo treno.

 

 

 

Art. 2 - Relazioni industriali per il CCNL di novazione delle attività

         di supporto ai servizi di trasporto.

 

Premessa.

 

I  processi  di riorganizzazione del settore, la riforma contrattuale,  il riposizionamento strategico delle imprese rispetto al mercato, soprattuttocon  riferimento  ai  nuovi  meccanismi  di  competizione,  richiamano  la definizione  di  relazioni industriali che, partendo dalla  valorizzazione del  lavoro,  siano orientate alla partecipazione e al coinvolgimento  dei

lavoratori  e  delle loro rappresentanze sugli indirizzi strategici  delle imprese,  con  il comune obiettivo di realizzare le condizioni  di  sempre maggiore   efficienza  e  competitività,  quale  premessa   per   favorire l'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori.

 

In  questo  ambito, le parti, in adesione al punto 10 del "Patto  Sociale" 22.12.98  e  al  "Patto sulle Regole" 23.12.98, confermano la  volontà  di operare  per un governo consensuale dei problemi del settore, di  incidere sui fattori di conflittualità sindacale e introdurre effettive garanzie  a

favore degli utenti.

 

Alla   realizzazione  di  quanto  sopra  concordato,  le  parti  intendono contribuire  con  la  definizione di un complesso  di  norme  e  procedure riguardanti:

 

-    codice di comportamento e prestazioni indispensabili;

-    procedure di raffreddamento del conflitto e di conciliazione delle controversie collettive e individuali;

-    strumenti e procedure, ai diversi livelli, per l'informazione, la consultazione, il monitoraggio attivo, la contrattazione.

 

 

A) CODICE DI COMPORTAMENTO E PRESTAZIONI INDISPENSABILI

 

Per   prevenire   conflitti  sul  riconoscimento  della  rappresentatività sindacale  ai  fini  delle  relazioni  sindacali  e  della  contrattazione collettiva,  le  associazioni e le imprese, ai vari livelli,  osserveranno codici   di   comportamento  per  il  riconoscimento  degli  interlocutori sindacali,  fermo  restando  che si tratta  di  una  forma  di  volontaria autolimitazione della libertà negoziale riconosciuta ai datori  di  lavoro dalla vigente legislazione.

 

Tali codici di comportamento adottano i seguenti criteri:

 

a)    costituisce condizione comunque necessaria per l'instaurazione e  il mantenimento di relazioni sindacali a qualunque livello la sottoscrizione del  presente CCNL e la leale osservanza e il rispetto degli accordi  di settore o d'impresa sulle prestazioni indispensabili ex lege n. 146/90. Le imprese,  e  le  loro Organizzazioni rappresentative, non intratterranno relazioni sindacali e non sottoscriveranno accordi con soggetti sindacali che non assumano e non rispettino gli obblighi derivanti dal presente CCNL e dagli accordi ex lege n. 146/90 e successive modifiche;

b)   a livello nazionale le Associazioni, oltre quanto previsto dal presente contratto, riconoscono la capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere CCNL alle OOSS che abbiano assunto e rispettino gli obblighi derivanti dal "Patto sulle regole nel settore dei Trasporti" del 23.12.98 e dagli Accordi ex lege n. 146/90 e che abbiano una rappresentatività significativa nell'ambito di applicazione del CCNL. Si considera significativa, la rappresentatività

pari, a regime, al 5% dall'art. 7, del D.lgs. n. 396/97, per l'ammissione alle trattative nel settore delle pubbliche amministrazioni, verificata sulla base delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e dai voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, ove si siano svolte. Le elezioni delle RSU, ove previste, saranno indette entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL;

 

c)   alle altre OOSS, che abbiano sottoscritto il Patto e gli accordi sulle prestazioni indispensabili, e li osservino lealmente, ma che non raggiungano la rappresentatività nazionale minima di cui alla lett. b),sono riconosciute forme di relazioni sindacali, senza che questo dia direttamente titolo alla partecipazione a trattative contrattuali o alla sottoscrizione di CCNL, e verrà comunque assicurata la trattenuta dei contributi sindacali degli iscritti da parte delle aziende, con le

modalità e nella misura minima fissata nel presente CCNL;

d)   a livello di singole imprese e/o unità produttive restano ferme le prerogative sindacali di competenza delle RSA o, se costituite, delle RSU. Nei  casi  di  vertenze collettive attinenti l'applicazione  di  accordi collettivi  e/o  la  loro  interpretazione,  le  parti  adotteranno  una procedura   di  conciliazione  attraverso  modalità  che  prevedono   il coinvolgimento   delle   parti  stesse  in   via   diretta,   con   loro rappresentanze,  nonché,  esaurita questa fase,  attraverso  un  ricorso volontario  consensuale  ad  entità terze, comunemente  individuate,  in funzione  di  ausilio per la composizione. Il ricorso alle procedure  di conciliazione comporta la non assunzione di iniziative unilaterali dalle parti  per  la durata della procedura e la sospensione delle  iniziative eventualmente   adottate;  è  comunque  assicurata  la  continuità   del servizio.

 

Le  parti  s'impegnano a rivedere, alla luce del "Patto sulle regole",  le attuali intese sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo.

 

Entro  la  stessa data, a livello di Associazioni datoriali  e  Segreterie nazionali delle OOSS saranno definite fattispecie, modalità e misure delle sanzioni  da  applicare alle parti, definite sulla base  dei  principi  di equità  e  proporzionalità, in caso di inadempienze relative  al  presente Protocollo di Relazioni industriali.

 

Le  suddette  intese saranno sottoposte, congiuntamente dalle parti,  alla Commissione di Garanzia ex lege n. 146/90 per la validazione.

 

 

B) PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO

 

Le  parti,  relativamente all'esigenza di eliminare le cause di insorgenza del   conflitto,  condividono  l'obiettivo  di  mantenere  la   sede   del raffreddamento   il  più  vicino  possibile  a  quella  interessata   alla controversia.

 

Riguardo alle controversie individuali valgono le norme seguenti:

Livello aziendale.

 

Quando  il  lavoratore ritenga disattesa nei propri  confronti  una  norma

disciplinante  il rapporto di lavoro, così come viene regolata  dal  CCNL,

può  chiedere che la questione venga esaminata tra la competente Direzione

e la RSA/RSU interessata.

 

Per controversie plurime s'intendono le vertenze sui diritti derivanti  da contratto e riguardanti una pluralità di dipendenti.

 

Qualora  si  tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare  la presente procedura può essere assunta dalla RSA/RSU.

 

La  richiesta  d'esame  della questione avviene per iscritto,  tramite  la presentazione  di apposita domanda che deve contenere l'indicazione  della norma  in  ordine alla quale s'intende proporre reclamo  e  i  motivi  del reclamo stesso.

 

La  competente  Direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento  della domanda  fissa un incontro con il lavoratore e le RSA/RSU interessate  per l'esame  della  controversia, con l'eventuale  partecipazione  delle  OOSS territoriali.

 

Al termine di tale fase verrà redatto uno specifico verbale.

 

Livello territoriale/consortile.

 

Le  questioni  non  risolte a livello aziendale saranno  esaminate  in  un incontro  tra  i  rappresentanti della struttura  consortile  e  aziendale interessate e le OOSS regionali interessate.

 

Tale  incontro  dovrà  essere svolto entro i  10  giorni  successivi  alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.

 

Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.

 

Livello nazionale.

 

Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame  delle competenti    Organizzazioni    nazionali    (Associazione     datoriale, rappresentanza consortile e di impresa interessate, con le OOSS  nazionali stipulanti il presente contratto), che s'incontreranno entro i  10  giorni successivi.

 

Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate,  i  lavoratori  interessati  non  potranno  adire  l'Autorità giudiziaria  sulle materie oggetto della controversia, né  si  potrà  fare ricorso  ad  agitazioni  del  personale di  qualsiasi  tipo    da  parte

aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.

 

Dichiarazione a verbale.

 

Qualora  nel  corso  delle  procedure di raffreddamento  una  delle  parti disattendesse il confronto, le stesse non si riterranno vincolate a quanto previsto dall'ultimo comma del paragrafo relativo al livello nazionale.

 

C) CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO

 

Sono titolari della contrattazione aziendale le RSU/RSA congiuntamente con le  strutture  territoriali delle OOSS stipulanti  il  CCNL  ovvero  nelle aziende  più complesse e secondo la prassi esistente le OOSS nazionali  di categoria e le relative strutture territoriali.

 

Oggetto della contrattazione è l'istituzione di un'erogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati  tra  le parti,  aventi  come obiettivi incrementi di produttività,  di  qualità  e altri  elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi  i

margini  di  produttività, che potrà essere impegnata per accordo  tra  le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese.

 

Gli  importi  di  tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili  e devono  avere  caratteristiche  tali  da  consentire  l'applicazione   del particolare  trattamento,  previsto  dalla  norma  di  legge  emanata   in attuazione del Protocollo 23.7.93.

 

L'accordo relativo all'istituzione di un'erogazione correlata al risultati ha   di   norma   durata   quadriennale  e   la   contrattazione   avverrà nell'osservanza  della  procedura  e dei  contenuti  di  cui  al  presente articolo e del citato protocollo interconfederale.

 

 

D) MATERIE DI COMPETENZA NAZIONALE

 

Nel rispetto dell'Accordo 23.7.93, confermato dal Patto Sociale 22.12.98 e da  eventuali  altre  normative interconfederali e di legge  sullo  stesso argomento,  sono  confermati  i  2 livelli di  contrattazione  su  materie differenziate e non sovrapposte.

 

In  particolare,  è di competenza nazionale il rinnovo  del  CCNL  con  la definizione dei seguenti articoli:

-     relazioni  industriali  e disciplina generale  della  contrattazione nazionale e di 2° livello;

-    procedura di conciliazione e di raffreddamento;

-    assunzione del personale;

-    contratti atipici (CFL, part-time, tempo determinato, apprendistato)

-    trattamenti economici;

-    contratti a part-time;

-    lavoro interinale;

-    apprendistato;

-    inquadramento del personale ed eventuali problematiche applicative/interpretative  (su istanza di         parte);      

-    Quadri;

-    periodo di prova;

-    tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro;

-    orario di lavoro;

-    straordinario;

-    festività;

-    ferie;

-    permessi e assenze;

-    lavoratori studenti;

-    aspettativa;

-    trattamento di malattia e infortunio;

-    tutela della maternità;

-    TFR;

-    trattamento economico base (retribuzione tabellare e relativi parametri);

-    scatti;

-    13ª e 14ª mensilità;

-    indennità varie legate alla natura della prestazione lavorativa;

-    disciplina, diritti e doveri;

-    salute, sicurezza e prevenzione, integrità psico-fisica dei lavoratori;

-    mensa;

-    anzianità di servizio e aumenti periodici d'anzianità;

-    diritti sindacali;

-    previdenza complementare;

-    vestiario (minimo garantito);

-    congedo matrimoniale;

-    disciplina generale della regolazione del diritto di sciopero (ex lege n. 146/90);

-    regolamentazione delle RSU;

-    norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, ecc.);

-    diritti sociali e individuali (pari opportunità e azioni positive; congedi parentali, volontariato, agevolazioni nei confronti di lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, nei casi di trapianto, di AIDS, ecc.).

 

 

E) MATERIE DI COMPETENZA AZIENDALE

 

A  livello aziendale sono competenza delle RSU/RSA, con il supporto  delle strutture   sindacali  territoriali  competenti,  tutte  le  materie   non espressamente demandate al livello nazionale.

Le imprese forniranno semestralmente informazioni alle RSU/RSA:

-     sul programma di recupero graduale dei riposi compensativi derivanti dalla flessibilità dell'orario di lavoro;

-    sulle innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;

-    sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica

dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9, legge 20.5.70 n. 300;

-    sui rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;

-    sui programmi aziendali ivi compresi quelli relativi alla qualità;

-    sulla scadenza dei contratti d'appalto.

 

Fra  imprese  e  RSU/RSA  e/o strutture sindacali territoriali  formeranno inoltre oggetto di esame:

 

-     l'ambiente di lavoro e la tutela della salute tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 626 e con esclusione di quanto già attribuito in termini di competenza agli RLS;

-    le diverse distribuzioni dell'orario di lavoro e i turni di lavoro;

-    gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti l'introduzione di nuove tecnologie, a processi di riorganizzazione aziendale e all'acquisizione di nuovi servizi;

-    le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative all'inquadramento del personale;

-    le pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori (legge n. 125/91 e successive modificazioni);

-    l'osservanza delle norme di legislazione sociale, d'igiene e di sicurezza di lavoro e la corretta applicazione dei CCNL;

-    l'eventuale esigenza di utilizzazione del personale in settori di attività diversi.

 

Oltre a quanto stabilito ai punti precedenti saranno contrattate a livello aziendale le seguenti materie:

 

-     ferma  restando  l'ora d'inizio e di cessazione del  lavoro  imposta dalle esigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dei regimi dell'orario di lavoro;

-    la turnazione delle ferie;

-    l'equa distribuzione del lavoro notturno per il personale interessato;

-    il lavoro straordinario;

-    l'eventuale eccezione alla durata del nastro lavorativo dei pulitori viaggianti;

-    le caratteristiche e la qualità degli indumenti di lavoro;

-    il premio di risultato.

 

In  adesione a quanto previsto dal punto 4.4. del "Patto sulle regole" del 23.12.98,  fatte salve le norme contrattuali vigenti relative alla  tutela dell'occupazione  nel  settore,  le  crisi  occupazionali  conseguenti  aiprocessi  di  riorganizzazione, ristrutturazione, riassetto  societario  e ammodernamento  del settore, formeranno oggetto di contrattazione  fra  le parti;   a  livello  regionale  e  nazionale,  prevedendo,  eventualmente, procedure  di  mobilità professionale e/o interaziendale, accompagnate  da programmi di aggiornamento e riqualificazione professionale.

 

In questo ambito le parti s'impegnano a contribuire alla individuazione di soluzioni  positive, relativamente alle problematiche proposte  dal  punto 4.3. del citato Patto 23.12.98 (Ammortizzatori sociali).

 

 

F) PROCEDURA PER IL CONFRONTO A LIVELLO AZIENDALE

 

Salvo  quanto  esplicitamente definito nel CCNL, le  controversie  plurime relative  all'interpretazione del CCNL saranno definite  esclusivamente  a livello nazionale previo ricorso di una parte.

 

Il  livello nazionale si deve pronunciare entro 30 giorni. In tale periodo non si attuano decisioni unilaterali.

 

In  merito all'attuazione e sulle materie oggetto di contrattazione di cui al  presente articolo a livello d'impianto, di azienda e/o di  gruppo,  di consorzio, la parte interessata alla discussione sulle materie oggetto  di contrattazione  di  cui  al  presente  articolo  comunicherà   formalmente

all'altra   una   richiesta   d'incontro  per   avviare   la   discussione sull'argomento.  Detta procedura s'intenderà conclusa  decorsi  15  giorni dalla formalizzazione della richiesta.

 

In  caso  di disaccordo a livello di confronto tra i soggetti  di  cui  al precedente  comma  e la RSU/RSA, lo stesso si sposterà  per  un  ulteriore periodo  di  15  giorni, decorrenti dal precedente termine, al  competente livello  territoriale  o regionale, coinvolgendo le  rispettive  strutture

sindacali e associazioni datoriali o di impresa (consorzi).

 

Durante  tutta la fase della procedura sono sospese le azioni  unilaterali da entrambe le parti.

 

Trascorso il suddetto periodo le parti non sono più vincolate da procedure di raffreddamento e acquisiscono libertà di azione rispetto alle tematiche oggetto del confronto.

 

 

 

Art. 3 - Assunzione.

 

L'assunzione del personale sarà fatta secondo le norme delle leggi vigenti in materia.

 

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro comunicherà al lavoratore per iscritto:

 

1)   data d'inizio del rapporto di lavoro;

2)   residenza lavorativa;

3)   livello d'inquadramento assegnato, qualifica e retribuzione;

4)   durata dell'eventuale periodo di prova;

5)   espresso rinvio al presente CCNL circa la disciplina economica e

normativa applicata al rapporto di lavoro.

 

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore  di lavoro i seguenti documenti:

 

a)   certificato di nascita;

b)   libretto d'idoneità sanitaria per il personale da adibirsi alla

preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14, legge 30.4.62 n. 283;

c)   certificato d'iscrizione alle liste di collocamento e libretto di lavoro;

d)   documenti richiesti da disposizioni di legge;

e)   numero di codice fiscale.

 

Ove necessari, i seguenti ulteriori documenti:

 

f)    attestato di conoscenza di 1 o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;

g)   certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;

h)   certificato o diploma degli studi compiuti oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati.

 

Il  lavoratore  è tenuto altresì a dichiarare al datore di lavoro  la  sua residenza e dimora, a notificare immediatamente i successivi mutamenti e a consegnare  lo stato di famiglia nonché gli altri documenti necessari  per beneficiare dei relativi assegni.

 

Nei  limiti di cui all'art. 8, legge 20.5.70 n. 300, il datore  di  lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore.

 

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.

 

Prima  dell'assunzione,  e fermo restando quanto  stabilito  dall'art.  5, legge  20.5.70 n. 300, il lavoratore potrà essere sottoposto a una  visita medica d'idoneità al servizio.

 

 

 

Art. 4 - Qualifiche escluse dal calcolo della percentuale di riserva di cui all'art. 25, legge 23.7.91 n. 223.

 

In  attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 25, legge  23.7.91  n.223, le parti convengono che, al fine del calcolo della percentuale di cui al  comma  1,  art.  25  citato, non si tiene conto delle  assunzioni  del personale  con categoria di operaio, di impiegato e quadro inquadrato  nei

livelli 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8°.

 

Sono  comunque  esclusi  i  lavoratori assunti per  svolgere  mansioni  di custodia, fiducia e sicurezza.

 

I  lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal comma  5, art.  25,  legge  n.  223/91, saranno computati ai  fini  della  copertura dell'aliquota  di  riserva di cui ai commi 1 e 6, art.  25  citato,  anche quando  vengano  inquadrati nelle qualifiche individuate al  comma  1  del

presente articolo.

 

Il  presente  articolato sarà trasmesso a cura delle parti  stipulanti  al Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale affinché  provveda  agli adempimenti conseguenti.

 

 

 

Art. 5 - Periodo di prova.

 

L'assunzione  può  avvenire  con un periodo  di  prova  non  superiore  ai seguenti limiti:

 

-    livelli 1°, 2°, 3° e 4°:  30 giorni

-    livelli 5° e 6°:          60 giorni

-    livelli 7° e 8°:         120 giorni

 

Ai  fini  del  computo del periodo di prova sono utili  esclusivamente  le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

 

La durata del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

 

Durante  il  periodo  di prova sussistono tra le parti  i  diritti  e  gli obblighi  del  presente contratto, salvo quanto diversamente disposto  dal contratto stesso.

 

Nel  corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto può aver luogo in  qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza obbligo di preavviso né della relativa indennità sostitutiva.

 

Qualora  la risoluzione avvenga durante il periodo di prova per dimissioni o  licenziamento, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo  di servizio prestato.

 

Scaduto  il  periodo  di  prova  senza che sia  intervenuta  la  disdetta, l'assunzione  del  lavoratore  s'intenderà  confermata  e  l'anzianità  di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.

 

Nel  caso  in  cui  il  periodo di prova venga  interrotto  per  causa  dimalattia,  il  lavoratore sarà ammesso a completare il  periodo  di  prova stesso  qualora  sia in grado di riprendere il servizio entro  un  periodo pari al 50% della durata della prova assegnata.

 

 

 

Art. 6 - Contratto di lavoro a tempo determinato.

 

Le assunzioni a tempo determinato sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge.

 

Ai  sensi  dell'art.  23,  legge 28.2.87 n. 56, le  parti  convengono  che l'apposizione  di  un termine alla durata del CCNL sarà consentita,  oltre che  nelle  ipotesi  previste  dalla legge 18.4.62  n.  230  e  successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla legge 25.3.83 n. 79, anche  nei seguenti casi:

 

-     quando  l'assunzione abbia luogo per l'espletamento del servizio  in concomitanza  di  assenze per ferie e comunque per tutti  quei  casi  di sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto;

-    lavorazioni a carattere eccezionale che richiedano maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;

-    esecuzione di un servizio straordinario e limitato nel tempo;

-    per far fronte alle esigenze derivanti dall'intensificazione

dell'attività in particolari periodi dell'anno (ad esempio Natale, Pasqua, vacanze invernali);

-    sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento;

-    congedi parentali.

 

La  quota  di  personale assunto contemporaneamente ai sensi  della  legge 28.2.87  n.  56, non potrà superare il 20% del personale con contratto  di lavoro  a  tempo  indeterminato in organico  in  azienda  al  31  dicembre dell'anno precedente.

 

Per  quanto  concerne il trattamento di malattia e infortunio, il  periodo massimo  di  conservazione del posto è comunque limitato alla  durata  del contratto a tempo determinato.

 

In  caso  di necessità di assunzioni a tempo indeterminato, ai fini  della precedenza  dei  lavoratori  già  assunti  a  termine,  si  richiamano  le disposizioni di cui all'art. 23, legge 28.2.87 n. 56.

 

L'assunzione  con contratto a tempo determinato deve essere stabilita  per un periodo normalmente non inferiore a 30 giorni.

 

Eventuali diverse esigenze di assunzione con contratto a tempo determinato anche  per periodi inferiori a quello di cui al precedente comma,  saranno contrattate a livello aziendale.

 

Il  contratto a tempo determinato può avere ad oggetto anche assunzione di lavoratori a tempo parziale.

 

 

 

Art. 7 - Contratto di lavoro a tempo parziale.

 

Fermo  restando  quanto previsto dalla legge n. 61/00 le parti  concordano che  il lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale (quando  la riduzione  d'orario  rispetto  al tempo  pieno  è  prevista  in  relazione all'orario  normale  giornaliero  di lavoro),  verticale  (quando  risulti

previsto   che  l'attività  lavorativa  sia  svolta  a  tempo  pieno,   ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o  dell'anno) o misto (quando si realizza secondo una combinazione di tali modalità,  che  contempli  giornale o periodi a tempo  pieno  alternati  a

giornate  o  periodi  ad orario ridotto o di non lavoro,  specificatamente indicati nella lettera d'assunzione ovvero nell'atto di trasformazione del rapporto  da  tempo pieno a tempo parziale o di modifica della  precedente

determinazione   della  durata  o  della  collocazione   temporale   della prestazione).

 

Il  rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti.

 

L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire  con il  consenso  dell'azienda e del lavoratore: tale requisito  è  necessario anche  per  il passaggio dal rapporto da tempo parziale a quello  a  tempo pieno e viceversa. L'azienda articolerà l'orario consentendo al lavoratore

lo svolgimento di altra attività.

 

La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non porrà essere inferiore al 40% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale.

 

Il  contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del  rapporto da  tempo  pieno a tempo parziale deve essere stipulato per  iscritto.  In esso  devono  essere indicate le mansioni, l'orario di  lavoro  e  la  sua distribuzione  con  riferimento alla giornata, alla  settimana,  al  mese,

all'anno  anche  rapportata  ai  turni  come  determinati  dalle  esigenze aziendali  e  mensilmente  comunicati  ai  lavoratori,  nonché  gli  altri elementi  previsti dal presente contratto per il rapporto a  tempo  pieno, nei  limiti previsti dalla legge e, in ogni caso, ove compatibili  con  le norme del presente contratto.

 

In  considerazione  delle  specifiche  esigenze  tecnico-organizzative   e produttive   del   settore   è  consentito  lo   svolgimento   di   lavoro supplementare.

 

Il  numero  massimo  di  ore di lavoro eccedente effettuabili  in  ragione d'anno  è  pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito a 1 anno. Dette ore sono retribuite con la maggiorazione del  10% calcolata  sulla  quota  oraria  della  retribuzione  così  come  prevista

dall'art. 20 e senza alcun riflesso su 13ª, 14ª mensilità e TFR.

 

Entro  il limite di cui al comma precedente è ammesso il ricorso al lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno giornaliero e/o settimanale, di cui all'art. 18 del presente CCNL.

 

Le  ore  prestate oltre il limite del 20% su base annua saranno retribuite con  la  maggiorazione prevista per il lavoro oltre l'orario  contrattuale

(art. 20).

 

La  prestazione  di lavoro supplementare è ammessa, con  il  consenso  del lavoratore  interessato,  entro i limiti riportati  al  comma  precedente, nelle seguenti fattispecie:

 

-    incrementi di attività produttiva;

-    esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti;

-    esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;

-    esigenze di formazione e istruzione interna dei lavoratori neo-assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo;

-    esigenze di adeguamento dei programmi informatici aziendali;

-    esigenze di supporto tecnico nel campo dell'igiene, prevenzione e

sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici.

 

Il  ricorso  al  lavoro supplementare, nonché al lavoro straordinario  nei casi   consentiti  dalla  legge,  è  ammesso  per  le  seguenti  tipologie contrattuali:

 

-    per i rapporti di lavoro in cui la prestazione ridotta sia prevista a tempo  indeterminato ovvero anche, a seguito di trasformazione da  tempo pieno a tempo parziale, per un periodo predeterminato;

-    per i contratti a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 2, legge 18.4.62 n. 230, nonché per quelli indicati nell'art. 6 del presente contratto;

-    per i contratti a tempo determinato di cui al comma 20 del presente articolo.

 

Il  lavoratore a tempo parziale, che presti ore di lavoro supplementare in via  continuativa,  avrà  diritto  al  consolidamento  totale  o  parziale nell'orario base individuale della prestazione supplementare continuativa.

 

Ai  fini  del comma precedente, per prestazione supplementare continuativa agli  effetti  del  consolidamento s'intende il lavoro  supplementare  che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre 50% dello stesso,  per un periodo di almeno 9 mesi nell'arco temporale dei  12  mesi precedenti.

 

Il  consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore  interessato, dovrà risultare da atto scritto.

 

Su  accordo  scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato  lo svolgimento  del  rapporto  di lavoro a tempo  parziale  secondo  modalità elastiche,   che  consentano  la  variabilità  della  collocazione   della prestazione  lavorativa prevista dall'art. 3, comma 7 ss., D.lgs.  25.2.00

n.  61,  anche  determinando il passaggio da un  part-time  orizzontale  a verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto.

 

L'esercizio,  da  parte del datore di lavoro, del  potere  di  variare  la collocazione  della  prestazione lavorativa, di cui al  comma  precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10  giorni di  calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di  tale

potere  da  parte del datore di lavoro, al di fuori degli  orari  o  degli schemi  concordati  nell'atto  di  instaurazione  del  rapporto  a   tempo parziale,  ovvero di trasformazione del rapporto da tempo  pieno  a  tempo parziale  ovvero  di  modifica  degli stessi,  compete  al  lavoratore  la

maggiorazione   del   10%   comprensiva  dell'incidenza   degli   istituti retributivi contrattuali legali, indiretti e differiti.

 

Decorsi  5  mesi  dalla stipulazione dell'accordo che  introduce  clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone al datore di lavoro un preavviso di 1 mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:

 

a)   esigenze di carattere familiare;

b)   esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;

c)   necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma.

 

In  caso  di  oggettiva  impossibilità,  nelle  fattispecie  di  cui  alle precedenti  lett.  a)  e  b),  il periodo di preavviso  di  cui  al  comma precedente potrà essere ridotto.

 

Resta  in  ogni caso salva la possibilità, per il datore di  lavoro  e  illavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.

 

In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo  durante  il  quale sussistono le cause elencate  alle  precedenti

lett. a), b) e c).

 

In caso di part-time verticale il periodo di comporto, con riferimento sia al  periodo di 12 mesi di assenza del lavoratore sia al periodo di 36 mesi durante  il  quale  esso è computato, verrà proporzionalmente  ridotto  in relazione al minore orario pattuito.

 

L'azienda  darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo  parziale  o viceversa  ai  lavoratori già in forza nell'impianto che ne abbiano  fatta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza sull'impianto la sua intenzione

di   procedere   all'assunzione  di  personale  a   tempo   parziale.   La comunicazione potrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati.

 

In   particolare  le  aziende  valuteranno  con  priorità  le  domande  di trasformazione  del rapporto di lavoro, da tempo pieno a  tempo  parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente,  ovvero da  necessità  di  assistenza del coniuge o dei parenti di    grado  per

malattia  che  richieda  assistenza  continua,  adeguatamente  comprovata, nonché,  ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per  favorire la  frequenza  di  corsi  di formazione continua,  correlati  all'attività aziendale e per la durata degli stessi.

 

La  trasformazione  può anche essere pattuita per una durata  determinata. Qualora  tale  durata sia compresa tra i 4 e i 24 mesi, è  consentita,  ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'assunzione di personale a tempo determinato  per  completare  il  normale orario  di  lavoro  giornaliero,

settimanale, mensile o annuale, fino al termine del periodo di svolgimento dell'orario a tempo parziale.

 

Potranno  essere  realizzati contratti di lavoro a  tempo  parziale  della durata  di 8 ore settimanali per la giornata del sabato e/o della domenica cui  potranno  accedere  anche studenti e/o lavoratori  occupati  a  tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro.

 

Il  personale assunto a tempo parziale potrà essere utilizzato  anche  con articolazioni  dell'orario giornaliero diverse da quelle  fissate  per  il restante personale.

 

Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo sono  state  stabilite  in attuazione  di  quanto  previsto dal D.lgs. 25.2.00  n.  61  e  successive modificazioni. In caso di modifica del decreto legislativo stesso, per  la parte  oggetto di tali modifiche, le parti s'incontreranno entro 30 giorni

dall'entrata  in  vigore  delle  nuove  disposizioni  per  gli   opportuni adattamenti della norma contrattuale.

 

Art. 8 - Lavoro temporaneo.

 

Il  contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla  legge n. 196/97, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c), art. 1, comma 2 della legge stessa, e cioè:

 

-     "per  la  temporanea utilizzazione in qualifiche  non  previste  dai normali assetti produttivi aziendali";

-    "per la sostituzione di lavoratori assenti"

 

anche nelle seguenti fattispecie ai sensi della lett. a), art. 1, comma 2, legge n. 196/97 citata:

 

1.   esigenze produttive temporanee;

2.     incrementi  di  attività  produttiva,  amministrativa,  tecnica   e commerciale di natura temporanea;

3.    esecuzione  di  un'opera,  di  un  servizio  o  di  un  appalto  non predeterminati nel tempo;

4.   temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;

5.    sostituzione  di  una  posizione  rimasta  vacante  per  il  periodo necessario, comunque non superiore a 6 mesi per le qualifiche di 5ª, 6ª,

    e    e  non superiore a 4 mesi per le altre, a reperire  un  altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione.

I   lavoratori  con  contratto  di  lavoro  temporaneo  impiegati  per  le fattispecie  contrattuali di cui al comma 1 non potranno superare  il  20% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'impresa.

 

Detta  percentuale non è peraltro cumulabile con quella già  prevista  con riferimento  al  contratto a tempo determinato nel senso  che  il  ricorso complessivo  ad  entrambi  gli  istituti  non  potrà  comunque  comportare l'impiego contemporaneo di detto personale in una percentuale superiore al

20%.

 

L'eventuale  frazione di unità derivante dal rapporto percentuale  di  cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.

 

L'azienda  utilizzatrice  comunica  preventivamente  alle  RSU/RSA  o,  in mancanza,  alle  OOSS  territoriali aderenti alle  Associazioni  sindacali firmatarie stipulanti del CCNL il numero e i motivi del ricorso al  lavoro temporaneo.

 

Ove   ricorrano  motivate  ragioni  d'urgenza  e  necessità,  la  predetta comunicazione va effettuata entro i 5 giorni successivi alla  stipula  del contratto.

 

Ai   sensi   della  Circolare  INPS  n.  157  del  27.7.99  è   consentita l'utilizzazione di lavoratori interinali a tempo parziale.

 

 

 

Art. 9 - Apprendistato.

 

Le    parti,    esaminata    l'evoluzione    della    disciplina    legale dell'apprendistato,  riconoscono in tale istituto un importante  strumento per  l'acquisizione  delle competenze necessarie per  lo  svolgimento  del lavoro  e  un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola  e  il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

 

Conseguentemente,  le  parti riconoscono la necessità  di  valorizzare  il momento  formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione  teorica anche esterni al processo produttivo.

 

A  tal  fine,  confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente  un progetto  pilota  per la sperimentazione dei nuovi modelli  formativi  per

l'apprendistato e convengono di istituire una Commissione  paritetica  che provvederà a definire i contenuti delle attività formative per  gruppi  di figure  professionali.  In tale sede saranno individuate  le  modalità  di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.

 

In  questo  quadro,  le  parti assegnano agli  Enti  bilaterali  un  ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo  dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

 

 

Assunzione dell'apprendista.

 

Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani d'età  non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle  aree  di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del   20.7.93,  e  successive  modificazioni.  Qualora  l'apprendista  sia

portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.

 

L'aspirante apprendista deve essere in possesso:

 

-    del certificato comprovante l'adempimento dell'obbligo scolastico;

-    del certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell'apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;

-    del certificato d'iscrizione nelle liste di collocamento.

 

Per  l'assunzione  di  apprendisti  il  datore  di  lavoro  deve  ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente  competente, cui  dovrà  precisare  le  condizioni  della  prestazione  richiesta  agli apprendisti,  il  genere di addestramento al quale saranno  adibiti  e  la

qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

 

 

Durata e qualifiche dell'apprendistato.

 

La  durata  del  rapporto di apprendistato è graduata  in  relazione  alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità.

 

    livello      durata d'inquadramento in mesi

                   

       2           18

       3           30

       4           30

       5           30

       6           36

 

La contrattazione integrativa può stabilire una durata maggiore.

 

Per  gli  apprendisti  assunti prima della data di  stipula  del  presente accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.

 

In  relazione alla possibilità di svolgere l'apprendistato si precisa  che gli  apprendisti  interessati  non potranno essere  destinati  a  svolgere funzioni di coordinamento tecnico- funzionale di altri lavoratori.

 

I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché  si riferiscano alle stesse attività. Ai fini dell'idoneità o  meno

dell'apprendista  alla  qualifica professionale  che  ha  formato  oggetto dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge.

 

 

Periodo di prova.

 

La  durata del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro.

 

Durante  il  periodo  di  prova è reciproco il  diritto  di  risolvere  il rapporto senza preavviso e con diritto al TFR.

 

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o  d'infortunio,  il lavoratore sarà ammesso a completare  il  periodo  di prova  stesso  qualora  sia in grado di riprendere il  servizio  entro  un numero di giorni pari alla metà della durata della prova.

 

Il  numero  di  apprendisti nelle singole imprese non  potrà  superare  la proporzione di un apprendista ogni lavoratore qualificato o specializzato, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie  per le  quali l'apprendistato non è ammesso. Le frazioni di unità si computano    per intero.

 

L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in  numero  non superiore a 3.

 

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento  normativo previsto dal presente contratto  per  i  lavoratori della  qualifica  per  la  quale  egli  compie  il  tirocinio,  in  quanto compatibili o non espressamente derogato.

 

L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione all'eventuale possesso  di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità.

 

          titolo di studio                  ore di formazione

                 

scuola dell'obbligo                                            120

attestato di qualifica professionale                     100

diploma di scuola media superiore                     80

diploma universitario                                          60

diploma di laurea                                               60

 

La   formazione   interna  sarà  finalizzata  anche  all'acquisizione   di specifiche   conoscenze  professionali  utili  all'impiego  in   posizioni riferibili  allo  stesso  livello professionale  previsto  dal  contratto, nonché in funzione di futuri sviluppi professionali, coerentemente con  le

relative declaratorie professionali e successive evoluzioni stabilite  dal nuovo CCNL.

 

I  contenuti  dei percorsi formativi e la durata della formazione  esterna nel  rispetto  dei  limiti  sopra  indicati  saranno  definiti  a  livello consortile  o  d'impresa  e illustrati alle OOSS firmatarie  del  presente accordo,  tenendo conto, per specifiche professionalità,  degli  eventuali

sviluppi in materia di certificazione di sicurezza.

 

La  formazione  dell'apprendista sarà seguita da un tutore  aziendale  che curerà  la  necessità di un raccordo tra l'apprendimento sul lavoro  e  la formazione.  Le parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte  presso le  Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive  previste

ai sensi dell'art. 16, comma 31, legge n. 196/97 e dell'art. 4, DM 8.4.98, per i lavoratori impegnati in qualità di tutore.

 

La   contrattazione  integrativa  può  stabilire  un  differente   impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze nei periodi lavorativi, tenendo  conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.

 

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte  presso  gli  istituti di formazione  o  gli  enti  bilaterali,  si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

 

 

Obblighi del datore di lavoro.

 

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

 

a)    di  impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;

b)   di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;

c)   di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

d)   di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;

e)   di informare per iscritto l'apprendista sui risultati del percorso

formativo, con periodicità non superiore a 6 mesi, anche per il tramite del centro di formazione, qualora l'apprendista sia minorenne, l'informativa sarà fornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente la patria potestà.

 

Agli  effetti  di  quanto richiamato alla precedente lett.  c),  non  sono considerati  lavori  di manovalanza quelli attinenti alle  attività  nelle quali  l'addestramento  si effettua in aiuto a un  lavoratore  qualificato sotto  la  cui  guida l'apprendista è addestrato e quelli di riordino  del

posto di lavoro.

 

 

Obblighi dell'apprendista:

 

a)    seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi  incaricata  della  sua formazione professionale e  seguire  con  massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b)   prestare la sua opera con la massima diligenza;

c)   frequentare con assiduità e diligenza corsi d'insegnamento complementare;

d)   osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni d'impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

 

L'apprendista  è  tenuto a frequentare i corsi di cui alla  lett.  c)  del presente  articolo,  anche se in possesso dei titoli  di  studio,  ove  la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

 

Al   termine  del  periodo  di  apprendistato,  al  lavoratore  che  venga  confermato in servizio viene attribuita la medesima qualifica per la quale si era svolto l'apprendistato.

 

La  conferma in servizio o in alternativa, la conclusione del rapporto  al termine  del  periodo  di apprendistato, dovranno  essere  comunicate  nel rispetto dei termini di preavviso.

 

 

Conclusione del rapporto.

 

Il  rapporto di apprendistato si estingue con l'esito positivo delle prove d'idoneità previste dall'art. 18, legge 19.1.55 n. 25 e dagli artt.  24  e 25,  Regolamento  approvato con DPR 30.12.56 n. 1668  e  comunque  con  la scadenza del termine della durata complessiva dell'apprendistato, salvo il minor periodo di cui all'art. 40 per i casi in esso contemplati.

 

Le  modalità di esecuzione delle prove pratiche saranno concordate tra  le OOSS  nazionali  o territoriali interessati e gli Enti e  Uffici  preposti all'istruzione professionale.

 

Il  datore  di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni al  competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti ai quali sia  stata attribuita  la  qualifica, nonché i nominativi di quelli che  non  abbiano conseguito la qualifica.

 

Il  datore  di lavoro è tenuto a comunicare all'Ufficio di collocamento  i nominativi  degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia  cessato  il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.

 

 

Retribuzione degli apprendisti.

 

La  retribuzione  degli  apprendisti è determinata  con  riferimento  alla normale  retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello,  secondo le seguenti proporzioni:

 

-    1° anno: 80%

-    2° anno: 85%

-    3° anno: 90%

 

Per  quanto  non previsto dal presente capo in materia di apprendistato  e d'istruzione  professionale valgono le norme  del  presente  contratto  in quanto  compatibili,  nonché le disposizioni di  legge  e  di  regolamento vigenti in materia.

 

 

 

Art. 10 - Contratto di formazione e lavoro (CFL).

 

Le  parti  stipulanti  recepiscono integralmente  la  legge  n.  863/84  e l'Accordo  interconfederale 18.12.88 e successive modifiche che  divengonoparte integrante del presente CCNL e s'impegnano ad attivarsi con incontri in  sede territoriale al fine di garantire la corretta applicazione  delle predette normative tenute presenti le specificità del settore.

 

Le  parti convengono altresì che sono escluse dall'applicazione del CFL le professionalità di cui al 1° livello.

 

Art. 11 - Servizio militare.

 

La  chiamata di leva e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto  di lavoro con decorrenza dell'anzianità.

 

Al  termine  del  servizio militare di leva per congedo  o  per  invio  in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedo  o  dall'invio in licenza deve porsi a disposizione del datore  di lavoro per riprendere servizio.

 

Alla  fine  del richiamo - sia in caso d'invio in congedo come  in  quello d'invio  in  licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore  deve porsi  a  disposizione  del  datore  di  lavoro  per  riprendere  la   sua occupazione  entro il termine di 5 giorni se il richiamo ha  avuto  durata

non superiore a 1 mese, di 8 giorni se ha avuto durata superiore a 1 mese, ma non a 6 mesi, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi.

 

Il  lavoratore che, salvo casi di comprovato impedimento, non si  metta  a disposizione dell'azienda nei termini sopra indicati ai commi 2 e  3  sarà considerato dimissionario.

 

 

 

Art. 12 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.

 

Il  rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato non può essere  risolto  da

nessuna delle due parti senza un preavviso, salvo il caso di giusta  causa

di licenziamento, i cui termini sono stabiliti come segue:

 

 7a e 8a         5a e 6a     1a, 2a, 3a e 4anni di servizio   

 categoria       categoria       categoria professionale   professionale   professionale

                        

fino a 5 anni                                         2 mesi      1 mese e mezzo       1 mese

oltre 5e fino a 10 anni               2 mesi e mezzo      2 mesi           1 mese

oltre i 10 anni                                      3 mesi      2 mesi e mezzo       1 mese

 

La  parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti  termini di  preavviso  deve corrispondere all'altra un'indennità pari  all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

 

Il  datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto sia da lui  dovuto al  lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il  periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

 

Il  periodo  di preavviso sarà computato nell'anzianità agli  effetti  del TFR.

 

È  in  facoltà  della parte che riceve disdetta ai sensi del  comma  1  di troncare  il  rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso,  senza che  da  ciò derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

 

Durante  il  compimento  del  periodo di preavviso  il  datore  di  lavoro concederà  al lavoratore permessi per la ricerca di nuova occupazione.  La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di  lavoro  in  rapporto  alle  esigenze  dell'impresa  (di  norma  2  ore

retribuite  per i giornalieri e 1 giornata a settimana, sempre retribuita, per il personale viaggiante).

 

Tanto  il  licenziamento  quanto  le  dimissioni  saranno  comunicate  per iscritto.

 

Art. 13 - Passaggio da operaio ad impiegato.

 

In  caso  di  passaggio  da operaio ad impiegato il  periodo  di  servizio prestato da operaio verrà riconosciuto a tutti gli effetti contrattuali.

 

Art. 14 - Trasferimenti.

 

Il  lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra se  non  per  comprovate ragioni tecniche, organizzative  e  produttive  e comunque,  all'interno di lavorazioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL.

 

Il   lavoratore  trasferito  conserva  il  trattamento  economico   goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano  inerenti alle  condizioni  locali e alle particolari prestazioni presso  l'impianto d'origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.

 

Il  lavoratore che non accetti il trasferimento legittimamente disposto  è considerato dimissionario.

 

Il  provvedimento  di  trasferimento  verrà  comunicato  per  iscritto  al lavoratore  con  un  preavviso di 30 giorni e  contestualmente  sarà  data informativa alla RSU/RSA.

 

Al  lavoratore  che  venga trasferito sarà corrisposto il  rimborso  delle spese  effettivamente sostenute e documentate per il viaggio  e  trasporto per  sé,  per le persone di famiglia a carico e per gli effetti  familiari (mobilia,  bagagli  ecc.),  previi  opportuni  accordi  da  prendersi  con

l'impresa.

 

È  dovuta  inoltre  un'indennità 'una tantum' nella misura  di  1/3  della retribuzione  mensile  (minimo tabellare e scatti)  al  lavoratore  celibe senza  conviventi a carico, e al lavoratore con famiglia nella  misura  di 2/3  della retribuzione mensile (minimo tabellare e scatti) oltre  a  1/15

della  stessa  per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca,  da corrispondersi  con la retribuzione del mese successivo a  quello  in  cui avviene il trasferimento effettivo.

 

Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo   per   anticipata  risoluzione  del  contratto   di   affitto, regolarmente  registrato e denunciato al datore di lavoro  precedentemente alla  comunicazione del trasferimento, avrà diritto al  rimborso  di  tale

indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.

 

Le  indennità  previste  ai commi precedenti non competono  al  lavoratore qualora il trasferimento sia stato disposto su sua richiesta.

 

Qualora   si   rendesse  disponibile  una  posizione  per  professionalità equivalente  presso l'unità produttiva dalla quale il dipendente  è  stato trasferito,  l'azienda lo segnalerà all'interessato e,  su  richiesta  del medesimo,  lo  riposizionerà nell'unità di provenienza senza  alcun  onere aggiuntivo in termini di rimborsi.

 

Art. 15 - Trasferte.

 

Si  fa  riferimento alle singole discipline contrattuali di provenienza  i cui  valori  economici dovranno essere riportati nelle misure ad  oggi  in vigore per effetto delle rivalutazioni ISTAT.

 

Art. 16 - Mobilità aziendale.

 

L'impresa  può  disporre  che  la  prestazione  lavorativa  possa   essereeffettuata, nell'ambito dello stesso comune, in un posto di lavoro diverso da  quello  abituale, anche se in altre attività comprese nell'ambito  dei servizi in appalto di cui al campo di applicazione del presente CCNL.

 

 

 

Art. 17 - Passaggi di gestione.

 

In  caso  di cambio di appalto sarà garantita l'occupazione dei lavoratori in  forza  presso l'azienda cessante da almeno 6 mesi prima della scadenza dell'appalto.  A  tal fine l'impresa subentrante e le OOSS s'incontreranno nell'eventualità   che   siano  intervenute  modifiche   alle   condizioni

dell'appalto   rispetto  alle  precedenti  per  concordare  le   soluzioni possibili.  A  tal  fine  le parti richiamano espressamente  anche  quanto previsto dal D.lgs. n. 18/01.

 

Per  i  lavoratori  che  avessero meno di 6  mesi  d'anzianità,  le  parti s'incontreranno per verificare le possibilità di soluzioni alternative  al licenziamento.

 

I trattamenti economici e normativi previsti, per il personale in servizio alla  data  d'entrata  in  vigore del presente  CCNL,  dalle  disposizioni transitorie  in  corrispondenza dei diversi istituti  contrattuali  nonché dagli  allegati  facenti parte integrante del Verbale di accordo  14.9.00,

saranno  mantenuti  dall'azienda subentrante. Tali trattamenti,  derivanti dall'armonizzazione  fra  i precedenti regimi contrattuali,  costituiscono gli  elementi  retributivi  non assorbibili da corrispondere  agli  aventi diritto  per  effetto  delle modifiche determinate  alla  struttura  della

retribuzione dal CCNL di novazione, ivi compreso i differenti  trattamenti in materia di ferie ed ex festività.

 

Le  parti  espressamente confermano che le prestazioni  di  cui  sopra  si applicano anche qualora l'azienda subentrante sia una cooperativa la quale sarà   comunque   tenuta  anche  all'applicazione   di   quanto   previsto dall'allegato 1, CCNL 12.3.92 per gli addetti ai servizi in appalto  dalle

Ferrovie dello Stato, di seguito riportato, che ribadisce l'obbligo per le società  cooperative di applicare comunque sia ai dipendenti che  ai  soci lavoratori  le  condizioni economiche e normative stabilite  dal  presente CCNL

 

 

 

 

 

OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO- PROVVEDIMENTI A CARICO IMPRESE INADEMPIENTI

 

Addì 10 ottobre 1950 in Roma

 

tra

 

-      Federazione   Nazionale   Ausiliari  del   Traffico   e   Trasporti

  complementari   (AUSTRA),  rappresentata  dal   Presidente.    Raffaello

  Melograni, assistito dal Direttore Ettore Triggiani

 

e

 

-     Sindacato  Italiano Lavoratori Appalti Ferroviari (ex  FS)  (SILAF), rappresentato dal Segretario nazionale Domenico Ciardullo;

-    Federazione Italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico (FILTAT), rappresentata dal Segretario nazionale Gaetano Abate, assistito da Giulio Ferraro della Federazione stessa

in  riferimento a quanto disposto dalla Direzione generale delle  Ferrovie dello Stato per l'inclusione nei contratti d'appalto, nelle convenzioni di cottimo  e  nelle lettere commerciali, di una clausola in base alla  quale l'impresa   aggiudicataria  di  servizi  in  appalto  dell'Amministrazione

ferroviaria  assume  l'impegno  di  applicare  nei  riguardi  di  tutti  i lavoratori  dipendenti (e se Cooperative anche nei  confronti  dei  propri soci),  sia le condizioni salariati che quelle normative dei CCNL e  degli accordi sindacali, raggiunti nel settore al quale si riferiscono i  lavori

appaltati;

 

avuto  presente  gli studi in corso per il ripristino dell'albo  nazionale delle  imprese  ammesse a gestire servizi in appalto  dell'Amministrazioneferroviaria, di cui al DL n. 389 del 23.2.39;

 

nell'intento  di  contribuire - nello spirito  delle  comunicazioni  fatte dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato ad AUSTRA con nota  n. PAG  31/R3/182564  del 5.10.50 - ad eliminare gli abusi  per  inadempienze contrattuali, fornendo all'occorrenza all'Amministrazione ferroviaria ogni

più  utile  e documentata informazione circa le imprese inadempienti,  per l'adozione  di  eventuali provvedimenti a carico  delle  stesse  da  parte dell'Amministrazione predetta

 

si conviene:

 

1.    Le  aziende, al momento della corresponsione della retribuzione,  da liquidarsi  periodicamente nella misura e secondo le norme  contrattuali vigenti, dovranno provvedere a consegnare ai lavoratori busta o prospetto paga o documento equipollente, contenente la specifica degli elementi che compongono  la  retribuzione,  comprese le indennità  eventuali,  nonché distintamente  le  singole  trattenute e la  paga  netta  effettivamente corrisposta. Su tale documento dovranno esser inoltre indicate: la ragione sociale dell'impresa, il nome del lavoratore e il periodo di paga cui le merci si riferiscono. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonchè  sulla qualità della moneta pagata, dovrà essere presentato all'atto  del pagamento stesso.

 

2.    Su  segnalazione  di una delle Organizzazioni dei lavoratori,  parti stipulanti del presente accordo, di infrazioni o inadempienze contrattuali da parte di singole imprese, AUSTRA assume impegno di pronto intervento, diretto  e  per il tramite dei propri Organi di collegamento periferici, presso  l'impresa interessata, per gli accertamenti e i chiarimenti  del caso. Accertata l'infrazione o l'inadempienza e persistendovi l'impresa ovvero

  riuscito comunque vano il tentativo di intervento di cui innanzi, se  ne darà  atto  con  verbale, sottoscritto dalle parti, da trasmettere  alla Direzione  generale  delle Ferrovie dello Stato per gli  adempimenti  ed eventuali provvedimenti di propria competenza. Le  Organizzazioni stipulanti potranno proporre alla Direzione  generale delle  Ferrovie  dello  Stato,  a  carico  delle  imprese  recidive   in  infrazioni  e inadempienze contrattuali, la rescissione in tronco  degli appalti  in corso e l'esclusione dall'invito a partecipare a nuove  gare d'appalto.

 

3.    In caso di mancato accordo tra le Organizzazioni stipulanti circa il riconoscimento di infrazioni o inadempienze denunciate a carico di una o più imprese, si seguirà la normale procedura per le vertenze collettive di lavoro.

 

4.    Le  parti,  come innanzi costituite, si presenteranno in  ogni  caso scambievole assistenza per la rilevazione e la più pronta eliminazione di casi di mancata o errata applicazione delle norme dei CCNL e degli accordi sindacali   in   vigore   per  il  settore  dei   servizi   in   appalto dall'Amministrazione ferroviaria.

 

5.    La  durata  del presente accordo è stabilita sino al  31.12.51,  con intesa di successiva tacita proroga di anno in anno, se non disdettato da una delle parti stipulanti almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata r.r.

La  disdetta predetta spiegherà efficacia nei soli confronti delle parti che ne avranno assunto iniziativa e che l'avranno ricevuta.

 

Del  che viene redatto il presente verbale, che letto e confermato,  viene sottoscritto  in  7 copie, per la consegna di una copia al  Gabinetto  del Ministro  dei trasporti, 1 copia al Ministero dei trasporti  -   Direzione generale FS, 2 copie al Ministero del lavoro - Direzione generale Rapporti lavoro, 3 copie per ciascuna alle parti stipulanti.

 

 

Precisazione a verbale.

 

Si  precisa  che  l'obbligo  delle cooperative  ad  applicare,  anche  nei confronti  dei  proprio  soci,  sia  le condizioni  salariali  che  quelle normative  dei  CCNL  e  degli  accordi  sindacali  si  applica  anche  ai trattamenti economici dovuti dagli istituti previdenziali e mutualistici. Nel  caso  in  cui  tali  trattamenti, per  particolari  norme  di  legge, risultino  inferiori a quelli erogati dai predetti istituti  al  personale dipendente, le cooperative sono tenute alle relative integrazioni al  fine

di assicurare ai propri soci un trattamento globalmente non inferiore.

 

 

 

Art. 18 - Orario di lavoro.

 

1.   La durata dell'orario contrattuale di lavoro è fissata di norma in 38 ore settimanali. La distribuzione sarà contrattata tra le parti al livello aziendale con l'applicazione della disciplina relativa a "Procedure per il confronto a livello aziendale".

 

2.    La  durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con  le relative deroghe ed eccezioni. Per gli impiegati con funzioni direttive si richiamano le disposizioni di cui al RDL 15.3.23 n. 692.

 

3.    La  ripartizione  giornaliera  dell'orario  di  lavoro  è  stabilita dall'azienda anche in modo non uniforme. L'azienda potrà realizzare, sulla base di motivate esigenze di produzione e/o di servizio, forme di orario

   fessurizzato, contrattate a livello aziendale secondo lo schema di cui al comma 1. In tal caso, l'impegno giornaliero complessivo tra periodi  di effettiva prestazione e periodi di inoperosità non potrà superare le 10ore.

 

4.     In   relazione  all'attuazione  dell'orario  di  lavoro   ordinario settimanale,  le    aziende,  ferme  restando  le  determinazioni  rese necessarie  da esigenze di servizio improvvise ed eccezionali,  possono ricorrere  per  periodi continuativi all'anticipazione o posticipazione

delle prestazioni giornaliere sulla base dei turni programmati, entro i  limite massimo di 1 ora.

 

5.    L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella,  da affiggersi secondo le norme di legge. Le prestazioni orarie oltre i limiti contrattuali vanno compensate come previsto al successivo art. .

 

6.    Le  ore  di lavoro sono calcolate secondo le procedure di  controllo della presenza aziendalmente in atto. I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua  opera  nelle  ore  e  nei turni stabiliti anche  se  questi  siano predisposti soltanto per determinati reparti e/o attività.

 

7.    Durante  le  giornate, il lavoratore ha diritto nelle ore  di  minor lavoro, ad almeno 1 ora di pausa non retribuita per la consumazione del pasto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dagli accordi aziendalmente in atto.

 

8.   Le aziende nel fissare i turni di lavoro e di riposo per il personale avente le medesime qualifiche, provvederanno affinché tali turni siano, nell'ambito delle prestazioni tipiche dei vari servizi, disposti in modo tale che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra i

 lavoratori  garantendo  a  ciascuno  il  riposo  giornaliero  e  quello settimanale.

 

9.    L'orario  di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'impresa  in  modo che il personale ne abbia tempestiva conoscenza. In ogni caso, almeno 72 ore prima.

 

10.   Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità  di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il  posto  di lavoro solo quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro  un termine massimo di 2 ore. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla  sua  assenza possa derivare pregiudizio per il  servizio  o  per l'attività  di  altri  lavoratori, il termine precedente  potrà  essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato.

 

11.    I   turni   di  lavoro  del  personale  viaggiante  devono   essere "personalizzati" al fine di renderli sempre più coincidenti con l'orario contrattuale retribuito, tenuto conto dei periodi di riposo previsti dalla legge  e  delle soste turno ad integrazione dei periodi di  prestazione continuativa  che  la  tipologia  del  servizio  comporta.  Le  singole fattispecie applicative formeranno oggetto di verifica fra le aziende e le competenti  RSU nel senso che dovranno essere definiti cicli lavorativi

plurisettimanali  la  cui durata sarà fissata in  misura  proporzionale all'orario contrattuale.

 

12.  Per i lavoratori che svolgono mansioni di pulitori viaggianti, attese le  caratteristiche e le esigenze tecniche del servizio, la prestazione  normale giornaliera può raggiungere le 10 ore, fermo restando il rispetto dell'orario massimo settimanale risultante da una media plurisettimanale.

 

13.   L'azienda,  ai fini del raggiungimento dell'orario settimanale,  può comandare il pulitore viaggiante per lo svolgimento di prestazioni anche in  altri  servizi gestiti dalla stessa. Per il computo dell'orario  di lavoro   effettuato  dai  pulitori  viaggianti,  si   considera   l'ora

   preventivamente fissata dall'impresa e quella reale di arrivo del treno assegnato  nonché  il  tempo  per le operazioni  accessorie  in  quanto espletate.

 

14.   Resta  altresì  confermato, sempre per  il  comparto  degli  appalti ferroviari che l'eventuale distribuzione dell'orario settimanale di lavoro di  cui  al comma 1 su 6 giorni lavorativi consecutivi, ove introdotta,comporterà per la prestazione nella 6a giornata, il riconoscimento di una  maggiorazione  del  25% calcolata su retribuzione   conglobata  di  cui all'allegato 4, 1° capoverso.

 

 

NORMA DI 1a APPLICAZIONE

 

A)    All'atto  dell'entrata in vigore della nuova disciplina contrattuale restano fermi gli schemi d'orario (su 5 o 6 giorni e, comunque, ogni altro regime  d'orario) cui è assoggettato il personale in forza alla data  di sottoscrizione del presente contratto.

Eventuali modifiche relative alla distribuzione dell'orario di cui sopra saranno contrattate a livello aziendale con l'applicazione dello  schema di "Procedura per il confronto a livello aziendale".

 

B)     Le   parti   si  danno  atto  che  restano  salve  le  disposizioni aziendalmente  in  vigore,  che prevedano di  considerare  completamente effettuata  la prestazione dei pulitori viaggianti anche  se  la  durata  effettiva nel turno predisposto raggiunga soltanto le 36 ore settimanali.

Resta,  altresì, confermata la disposizione contrattuale  in  base  alla quale,  nel  caso in cui non si raggiungano le 36 ore, il  lavoratore  è tenuto a completare l'orario settimanale di lavoro in servizio a terra.

 

 

Dichiarazione a verbale.

 

Le  parti  si  danno atto che, nello stabilire le norme  sulla  disciplina della  durata  del lavoro e del lavoro straordinario, non  hanno  comunque inteso  introdurre  alcuna  modifica a quanto disposto  dall'art.  1,  RDL 15.3.23  n.  692,  il  quale  esclude dalla  limitazione  dell'orario  gli impiegati con funzioni direttive.

 

A tale effetto e ai sensi dell'art. 3, n. 2, RD 10.9.23 n. 55 (Regolamento per  l'applicazione del RDL sopra citato) si conferma che è da considerare personale  direttivo  escluso  dalla limitazione  dell'orario  di  lavoro: "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di

un  reparto  di  essa  con  la diretta responsabilità  dell'andamento  dei servizi".

 

La norma che esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con   funzioni   direttive  non  si  applica  quando  sia  richiesto   con comunicazione scritta il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.

 

 

 

Art. 19 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.

 

1.    A  fronte  di esigenze aziendali comportanti variazioni  d'intensità dell'attività  lavorativa per il personale di impianti fissi,  l'orario normale di lavoro settimanale può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane.

 

2.    A  tal fine le aziende interessate attueranno programmi comprendenti settimane  con prestazioni lavorative superiori all'orario  normale  di lavoro  settimanale  e  fino al limite delle 48  ore  settimanali,  cui corrisponderanno settimane a prestazioni lavorative inferiori all'orario normale di lavoro. La diversa modulazione dell'orario contrattuale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell'impresa.

 

3.   La maggiore prestazione lavorativa resa in regime di flessibilità non potrà superare complessivamente le 100 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco  di 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minore intensità produttiva, sulla base di programmi prestabiliti.

 

4.    I  lavoratori  interessati  percepiranno  la  retribuzione  relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

 

5.    Per  le ore prestate oltre l'orario settimanale contrattuale,  verrà corrisposta  la  maggiorazione  del 20%  calcolata  sulla  retribuzione determinata facendo riferimento al valore determinato dalla  somma  del minimo conglobato, del superminimo individuale derivante dal congelamento degli  scatti  d'anzianità e dal superminimo  collettivo  di  categoria (allegato 4). Per il settore dell'accompagnamento notte verrà riconosciuto anche l'attuale 4° elemento. Resteranno esclusi i valori dei futuri scatti biennali.

 

6.    Le imprese dovranno portare a conoscenza dei lavoratori interessati, almeno 15 giorni prima del loro inizio, i turni di lavoro in regime  di flessibilità. Nel fissare i turni le imprese avranno cura di  ripartire equamente fra i lavoratori le maggiori prestazioni richieste.

 

7.    Eventuali  difformità rispetto ai criteri che precedono,  formeranno oggetto d'esame su iniziativa delle OOSS territorialmente competenti.

 

8.    I  riposi  compensativi  dovranno  essere  fruiti  entro  i  6  mesi successivi a quello in cui sono stati maturati.

 

9.   L'eventuale esigenza di ricorso ad ulteriori prestazioni in regime di flessibilità  oltre  il  limite  sopra  stabilito  formerà  oggetto  di definizione fra imprese e RSU.

 

10.   Le  ore di prestazione in regime di flessibilità non possono  essere richieste nelle giornate di riposo settimanale di cui all'art. .    né, in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, nel 2° giorno di riposo.

 

11.   Le  parti si danno atto che l'attuazione delle prestazioni in regime di flessibilità ai sensi del presente articolo non costituisce modifica della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro.

 

 

 

Art. 20 - Lavoro oltre i limiti contrattuali.

 

Qualora  particolari esigenze di servizio lo richiedano, il  lavoratore  è tenuto  a  prestare, nei limiti consentiti dalla legge,  la  sua  attività anche oltre l'orario normale stabilito nell'art. 18.

 

È  considerato  lavoro oltre i limiti contrattuali quello  eseguito  oltre l'orario contrattuale giornaliero e/o settimanale di prestazione.

I limiti delle ore individuali di straordinario sono fissate in un massimo di 80 ore trimestrali e 250 ore annue.

 

Per  il personale viaggiante viene considerato lavoro straordinario quello eseguito  dopo  il superamento delle ore complessive di ciascun  ciclo  di lavoro  anche plurisettimanale la cui durata corrisponda proporzionalmente all'orario contrattuale definito dall'art. 18, calcolato su base mensile.

 

Nessun  dipendente può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di  compiere lavoro straordinario entro i limiti stabiliti dal presente articolo.

 

Il   dipendente  non  può  compiere  lavoro  straordinario  ove  non   sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

 

L'azienda   darà   informazione   periodica   dell'utilizzo   del   lavoro straordinario alla RSU.

 

Le   percentuali   di  maggiorazione  per  il  lavoro   straordinario   da corrispondersi  oltre  alla normale retribuzione, e  da  calcolarsi  sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:

 

-    lavoro straordinario: 30%

 

Per  il personale viaggiante comunque le eventuali ore superanti il limite massimo annuale daranno diritto a riposi compensativi per gruppi di 8  ore da  godere entro 30 giorni compatibilmente con quanto sopra detto e ad una retribuzione  supplementare pari al 30% della quota oraria calcolata  come previsto al successivo art. 49.

 

Nell'ambito  della  regolamentazione di cui sopra, nessun  lavoratore  può rifiutarsi,  salvo giustificato motivo, di compiere lavoro  straordinario, diurno, notturno e festivo.

 

Le  ore  di  lavoro straordinario dovranno essere richieste dal datore  di lavoro  e  saranno a cura di esso cronologicamente annotate  nel  registro"fogli di presenza INAIL".

 

Eventuali  reclami dovranno essere presentati entro 60 giorni dal  momento del ritiro del cedolino paga afferente a dette prestazioni.

 

Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate esclusivamente sulla  quota oraria del nuovo minimo tabellare conglobato di categoria  di cui  alla tabella "B", del superminimo collettivo di cui alla tabella "C", del  'ad  personam'  relativo agli aumenti periodici d'anzianità  maturati

prima  della  sottoscrizione del presente CCNL,  nonché  del    elemento dell'accompagnamento notte.

 

Per  le imprese che attualmente hanno il divisore orario pari a 170 o 173, fino  al  31.12.01  per  le  prime 2 ore di straordinario  settimanale  la percentuale di cui sopra è pari al 20%.

 

 

 

Art. 21 - Lavoro notturno.

 

Qualora  particolari esigenze di servizio lo richiedano, il  dipendente  è tenuto  a  prestare, nei limiti consentiti dalla legge, la sua attività  - sia di giorno che di notte (anche oltre l'orario normale stabilito). Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le 6.

 

Le  percentuali  di maggiorazione per il lavoro notturno da corrispondersi oltre  la normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo sono le seguenti:

 

-    lavoro notturno:               15%

-    lavoro straordinario notturno: 50%

 

Le  percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate  sulla  quota oraria  determinata  dalla  somma del minimo conglobato,  del  superminimo individuale  derivante  da  congelamento degli scatti  d'anzianità  e  dal superminimo  collettivo di categoria (per il settore dell'accompagnamento notte  verrà  riconosciuto anche l'attuale 4° elemento) e sono comprensive

dell'incidenza su ferie, festività, 13ª, 14ª e TFR.

 

Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili e pertanto la maggiore assorbe la minore.

 

Le maggiorazioni per lavoro notturno non competono al personale addetto al trasporto  ferroviario, come individuato dal D.lgs. n. 532/99, che  svolga la   sua   prestazione  con  continuità  a  turni  notturni  e/o   assunto esclusivamente per prestazioni notturne.

 

 

Nota a verbale.

 

Per   il  settore  degli  appalti  ferroviari  (ex  FS),  considerata   la peculiarità  delle  prestazioni, resta in vigore la  precedente  normativa economica, di seguito riportata, sostitutiva di quella di cui al  presente articolo:"Per  il lavoro notturno prestato (considerato tale quello eseguito  dalle

ore  22  alle 6) verrà corrisposta in ogni caso un'indennità  di  £  1.900 orarie. A compenso e anticipazione dell'incidenza dell'indennità di cui al precedente comma nel trattamento per ferie, festività, 13a e 14a mensilità sarà corrisposto un importo aggiuntivo di £ 600 orarie".

Per  le  attività  di  ristorazione a bordo treno e ad  essa  connesse  si considera lavoro notturno quello prestato tra le ore 24 e le 6 a tutti gli effetti sia economici che normativi.

Per  le imprese che attualmente hanno il divisore orario pari a 170 o 173, fino  al  31.12.01  per  le  prime 2 ore di straordinario  settimanale  la percentuale di cui sopra è pari al 20%.

 

Art. 22 - Riposo settimanale, lavoro domenicale e lavoro festivo.

 

Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica. Per  i  lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di  domenica con  riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli

effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.

 

Nel caso in cui la prestazione lavorativa settimanale sia distribuita su 5giorni,  è  considerato giorno di riposo settimanale il 2°  dei  2  giorni liberi.

 

Per  il lavoro prestato nelle domeniche, con riposo compensativo in  altro giorno  della  settimana,  verrà  corrisposta  un'indennità  di  £   6.000 giornaliere.

 

Tale  indennità è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli  istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine  legale  o contrattuale ed è quindi comprensiva degli stessi. Inoltre, in  attuazione di  quanto  previsto  dall'art. 2120 CC, comma 2, la  stessa  indennità  è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

 

Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo per il personale non viaggiante dovesse essere anticipata o posticipata  rispetto al  turno  prestabilito,  l'azienda ne darà  comunicazione  al  lavoratore almeno  6  giorni prima. In mancanza di detta comunicazione il  lavoratore avrà  diritto a un'indennità pari al 30% del minimo tabellare  orario  per ogni ora di lavoro prestato secondo il normale orario.

 

Per  il  personale  viaggiante, lo spostamento della  giornata  di  riposo compensativo  dovuto  a  particolari esigenze di  servizio,  potrà  essere protratto  oltre  la  settimana, ma non oltre le  2,  e  in  tal  caso  si verificherà il cumulo di 2 riposi.

 

Agli  effetti  del presente articolo è considerato lavoro  festivo  quello effettuato  nei giorni indicati alle lett. b, c) e d), comma  1,  art.  14(Festività).

 

Le  percentuali  di maggiorazione per il lavoro festivo, da corrispondersi oltre  la normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:

 

-    lavoro festivo (per l'accompagnamento notte):   30%

-    lavoro festivo (per appalti ferroviari, ex FS): 45%

-    lavoro straordinario festivo:                   55%

-    lavoro straordinario notturno festivo:          65%

 

Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate esclusivamente sulla  quota  oraria  determinata dalla somma del minimo  conglobato,  del superminimo individuale derivante da congelamento degli scatti d'anzianità e    dal   superminimo   collettivo   di   categoria   (per   il   settore dell'accompagnamento   notte  verrà  riconosciuto   anche   l'attuale   4° elemento).

 

Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili e pertanto la maggiore assorbe la minore.

 

 

Nota a verbale.

 

Per   il  settore  degli  appalti  ferroviari  (ex  FS),  considerata   la peculiarità delle prestazioni, resta in vigore la precedente normativa  di seguito riportata, sostitutiva di quella di cui al presente articolo: "Per  il lavoro prestato nelle domeniche, con riposo compensativo in altro

giorno della settimana verrà corrisposta un'indennità di £ 13.000 per ogni

domenica lavorata. A  compenso  e  anticipazione  dell'incidenza  dell'indennità  di  cui  al

precedente  comma  nel  trattamento  per  ferie,  festività,  13a  e   14a

mensilità, sarà corrisposto un importo aggiuntivo di £ 4.000". (inserire note a verbale ex art. 55, CCNL Accompagnamento notte).

 

 

 

Art. 23 - Ferie.

 

I  lavoratori hanno diritto ogni anno a un periodo di ferie pagato pari  a 22  giorni  lavorativi  in caso di settimana corta  e  pari  a  26  giorni lavorativi in caso di prestazioni distribuite su 6 giorni settimanali. In  caso  di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni il lavoratore

ha diritto al compenso delle ferie non godute.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Al  lavoratori sarà garantito un periodo continuativo pari a 15 giorni  di calendario (13 giorni lavorativi per i dipendenti degli Appalti FS) la cui distribuzione  su base annua sarà contrattata a livello aziendale  secondo

la procedura di cui al paragrafo "Relazioni industriali, punto F".

 

Nell'anno di assunzione al lavoratore spetterà 1/12 di ferie per ogni mese di  servizio  prestato. La prestazione di mese superiore a  15  giorni  di calendario  sarà considerata mese intero, mentre non sarà  considerata  la frazione fino a 15 giorni.

 

Dato  lo  scopo  igienico  e sociale delle ferie non  è  ammessa  rinuncia espressa o tacita ad esse e l'impresa è tenuta ad assegnarle.

 

 

Nota a verbale.

 

I  lavoratori  in  forza  alla data di stipula del presente  contratto  di novazione, che rispetto al loro CCNL di provenienza avessero un periodo di ferie  per  anno  superiore a quello di cui al comma 1, manterranno  detto trattamento a livello individuale. Per  i  dipendenti degli appalti ferroviari (ex FS) fermo rimanendo quanto stabilito  dal presente articolo all'interno della procedura  prevista  al

paragrafo "Relazioni industriali" punto "F" si specifica che:

 

a)   la programmazione delle ferie dovrà essere discussa dalle parti entro il 28 febbraio di ciascun anno, contemperando l'esigenza di servizio e dei lavoratori;

b)   in caso di accordo si dovrà prevedere che tutti i dipendenti interessati possano godere del periodo di 13 giorni lavorativi di cui al comma 4 nell'arco di tempo dal 1° giugno al 30 settembre salvo esigenze derivanti da modifica degli orari delle lavorazioni imposte dalla committenza; decorso tale periodo, qualora il dipendente non rispetti la turnazione prevista per il godimento del rimanente pacchetto ferie, l'azienda porrà imporre il godimento forzato delle stesse entro il periodo

cui il piano ferie aziendalmente si riferisce;

c)   in caso di mancato accordo, l'azienda procederà autonomamente alla definizione del calendario annuo delle ferie rispettando il principio di 13 giorni lavorativi nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre ispirandosi alle indicazioni di cui alla precedente lett. b).

 

Art. 24 - Festività.

 

Sono considerati giorni festivi:

 

a)    agli  effetti  della legge 22.2.34 n. 370, tutte le  domeniche  o  i giorni  di  riposo  settimanale compensativo come indicati  all'art.  12 (Riposo settimanale, lavoro domenicale e lavoro festivo);

b)   e agli effetti della legge 27.5.49 n. 260, della legge 5.3.77 n. 54 e del DPR 28.12.85 n. 792, le festività del 25 aprile (anniversario della Liberazione) e del 1° maggio (festa del Lavoro);

c)   le seguenti festività:

 

1.   Capodanno: (1° gennaio);

2.   Epifania del Signore: (6 gennaio);

3.   lunedì dopo Pasqua: (mobile);

4.   festa della Repubblica: (2 giugno);

5.   SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del S. Patrono): (29 giugno);

6.   Assunzione di MV: (15 agosto);

7.   Ognissanti: (1° novembre);

8.   Immacolata Concezione: (8 dicembre);

9.   S. Natale: (25 dicembre);

10.  S. Stefano: (26 dicembre);

 

d)    il  giorno del S. Patrono della località in cui il lavoratore presta la  sua  opera o un'altra festività da concordarsi tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione della festa del S. Patrono quando questa coincida  con altre festività di cui alle lett. b) e c), fatto salvo  il punto 4 della stessa lett. b).

 

Il trattamento economico delle festività di cui alle lett. b), c) e d) che cadano dal lunedì al sabato, è compreso nella retribuzione mensile fissa.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui alle lett. b), c) e d) saranno  compensate, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, con  la retribuzione per le ore prestate aumentata della maggiorazione per lavoro festivo di cui all'art. 22.

 

Qualora una festività coincida con la domenica ai lavoratori è dovuto,  in aggiunta  alla  normale  retribuzione  mensile,  l'importo  di  una  quota giornaliera  della  retribuzione di fatto, pari a 1/26 della  retribuzione mensile  fissa.  Tale  trattamento è dovuto, per  il  giorno  di  domenica

coincidente  con una delle dette festività, anche a coloro che,  nei  casi consentiti  dalla  legge,  lavorino di domenica,  fruendo  del  prescritto riposo  compensativo in altro giorno della settimana, fermo  restando  che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il

giorno  di  riposo  compensativo. Al trattamento  in  parola  si  aggiunge inoltre,  per  coloro  che  lavorano di  domenica,  il  compenso  previsto dall'art. 22 per tali prestazioni.

 

In  alternativa  al  trattamento economico previsto al  comma  precedente, l'azienda può stabilire, compatibilmente con le esigenze del servizio,  la fruizione di ore retribuite di permesso sostitutivo, determinate  in  base all'orario  di  lavoro  contrattuale  giornaliero  svolto  dal  dipendente

interessato.

 

Nel  caso  in  cui gli istituti previdenziali corrispondano ai  lavoratori assenti  per  malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, un trattamento per  le  festività  di  cui sopra, l'impresa dovrà corrispondere  solo  la differenza tra tale trattamento e l'intero compenso per festività.

 

 

Nota a verbale.

 

Per  i  soli lavoratori del settore appalti ferroviari (ex FS) di  cui  al CCNL 27.7.95. in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto, restano in vigore le seguenti disposizioni:

 

-    per la lett. c), la festività della Pasqua;

-    in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, qualora una delle festività di cui alle lett. b) e c) del comma 1 coincida con la 6a o la 7a giornata di riposo, a detti lavoratori compete, in aggiunta alle competenze retributive mensili, 1/26 della retribuzione globale mensile;

-    in sostituzione delle festività soppresse di cui alla legge 5.3.77 n. 54, come modificata dal DPR n. 792/85, e del relativo trattamento economico, saranno concessi 5 giorni di permesso individuale retribuito. Tali giornate di permesso non possono essere fruite unitamente alle ferie e verranno godute compatibilmente con le esigenze di servizio entro febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno solare, al lavoratore saranno riconosciuti (e pagati se non goduti) permessi individuali retribuiti in numero pari alle festività soppresse che cadranno o saranno cadute nella frazione di anno di servizio.

 

 

Nota a verbale "Accompagnamento notte".

 

Per  il  personale  cui  trovava applicazione il  CCNL  Wagons  Lits,  ivi compreso  il  personale ex Oferwalits, e in forza al  31.12.99  è  altresì considerato giorno festivo agli effetti dell'art. 13, lett. c), allegato 7 del   Verbale  di  accordo  14.9.00,  il  4  novembre  (giorno  dell'Unità

nazionale). La  celebrazione della festività è spostata alla 1a domenica di  novembre, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui sopra. Le  eventuali  prestazioni effettuate nella giornata del  4  novembre  non danno titolo a nessun trattamento particolare. Se  la festività coincide con il giorno di riposo settimanale di legge del lavoratore,  questi  avrà  diritto  ad usufruire  successivamente  di  una giornata  di  congedo sostitutivo o, a richiesta dell'interessato,  a  una retribuzione supplementare pari a 1/26 della retribuzione. Se  la 1a domenica di novembre coincide con il riposo settimanale di legge del  lavoratore, questi avrà diritto a una retribuzione supplementare pari a 1/26 della retribuzione come precisato al comma precedente. Il  suddetto  trattamento  è esteso a tutti i casi  di  coincidenza  della festività di cui alla presente nota a verbale e all'allegato 7, Verbale di accordo 14.9.00, con il sabato libero o giornata di esso sostitutiva. Il  trattamento previsto dal su esteso articolo non è dovuto nei  casi  di coincidenza  della festività con i giorni di sospensione  dal  servizio  e dalla paga per provvedimento disciplinare, o altri casi di sospensione del rapporto che non diano diritto a retribuzione.

 

Art. 25 - Permessi.

 

Al  lavoratore  che ne faccia domanda le imprese possono  accordare  brevi permessi  per  giustificati motivi, con facoltà di  non  corrispondere  la relativa retribuzione.

 

Al  lavoratore colpito da lutto familiare per la morte di un genitore,  di un  figlio, di un fratello, del coniuge, del convivente ex lege  n.  53/00 l'azienda  concederà  un  permesso  di 3  giorni  retribuito  se  l'eventoluttuoso  si  sia verificato nella provincia e di 5 giorni se l'evento  si sia verificato fuori della provincia.

Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie.

 

Restano  salve  le  disposizioni previste da norme di  legge  e  da  altri articoli del presente CCNL.

 

Al  lavoratore chiamato da parte dell'azienda a testimonianza in  giudizio compete il rimborso delle spese sostenute e il permesso retribuito.

 

Art. 26 - Interruzioni e sospensioni di lavoro.

 

In  caso  di  interruzioni di lavoro dovute a causa di  forza  maggiore  o comunque  non  dipendenti dalla volontà dell'azienda,  ai  lavoratori  che siano   stati  messi  tempestivamente  in  libertà  non  è  dovuta  alcuna retribuzione per le ore perdute.

 

Qualora  se ne ravvisi la necessità, l'azienda può trattenere in servizio, in tutto o in parte, i dipendenti con facoltà di adibirli anche a mansioni diverse  da  quelle normalmente espletate. In tal caso  il  dipendente  ha diritto  alla  sua normale retribuzione per le ore prestate.  Per  le  ore perdute  per  le quali i lavoratori non vengono trattenuti a disposizione, non   essendo  stati  preavvisati  in  termine  utile  in  relazione  alla prevedibilità  dell'evento, sarà corrisposto, per  la  prima  giornata  di sospensione, il 70% della retribuzione tabellare. Per le ore perdute e per le  quali  i  lavoratori siano stati tempestivamente  avvisati,  non  sarà dovuta alcuna retribuzione

 

In  ipotesi  di soppressione, totale o parziale, dei servizi il  personale viaggiante che sia impossibilitato a fornire la prestazione non ha diritto ad alcun trattamento economico.

 

Al  personale  viaggiante che si trovi fuori sede e sia impossibilitato  a rientrare,  sarà corrisposto il trattamento di cui all'art. . (Trasferta); sono fatti salvi gli accordi aziendali in alto.

 

Per  il  personale  viaggiante  nel caso la soppressione  dei  servizi  si protragga oltre le 40 ore, il personale sarà fatto rientrare in sede e  le spese   di  trasporto,  preventivamente  autorizzate,  saranno  rimborsate dall'azienda.

 

Nel  caso  di  sospensione  del lavoro che  oltrepassi  i  15  giorni,  il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e al TFR.

 

Al  fine  di  limitare  l'impatto  in termini  salariali  sul  dipendente, l'azienda, su richiesta del lavoratore, concederà la fruizione delle ferie maturate  e  non godute da parte dello stesso, ovvero, laddove  possibile, potrà richiedere prestazioni aggiuntive in compensazione.

 

 

 

Art. 27 - Comunicazione delle assenze.

 

Salvo  i  casi  di comprovato impedimento, tutte le assenze devono  essere comunicate  all'azienda,  secondo le modalità  da  questa  preventivamente fornite,  nella  giornata in cui si verificano e  salvo  quanto  stabilito all'art. ., non danno diritto alla retribuzione.

 

Nel  caso  di  lavorazione  a turni, la comunicazione  deve  avvenire  con congruo anticipo e, comunque, almeno 4 ore prima dell'inizio del turno.

 

Le assenze devono essere giustificate entro i 2 giorni successivi, salvo i casi di comprovato impedimento.

 

Le assenze non giustificate potranno essere punite ai sensi dell'art. .

 

Per  quanto  concerne  le  assenze per malattia, valgono  le  disposizioni previste dall'art. 31.

 

 

 

Art. 28 - Recuperi.

 

Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 26, è ammesso  il  recupero  a regime  normale per le ore di lavoro perdute a causa di forza  maggiore  o per le interruzioni di lavoro concordate tra l'azienda e la RSU, purché il recupero  stesso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui

entro  il  mese o il ciclo di lavoro successivo a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

 

Al  personale viaggiante saranno concessi, per il recupero dei  giorni  di mancata prestazione, permessi a titolo di ferie nel limite massimo di  1/3 del monte ferie annuo.

 

 

 

Art. 29 – Aspettativa.

 

Al   lavoratore  che  ne  faccia  richiesta  l'azienda  potrà   concedere, compatibilmente  con le esigenze del servizio, un periodo  di  aspettativa non superiore a 6 mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né  si avrà decorrenza dell'anzianità per alcun istituto.

 

Detto  periodo  di aspettativa potrà essere accordato in  unica  soluzione oppure  in 2 riprese, purché tra queste intercorra un periodo di almeno  3 anni.

 

I   lavoratori  dovranno  avanzare  richiesta  scritta  del   periodo   di aspettativa al datore di lavoro, specificandone le motivazioni.  L'azienda potrà    concedere   il   beneficio,   tenendo   conto   delle    esigenze tecnico-organizzative   e   comunque   per   un   numero   di   dipendenti contemporaneamente non eccedente il 2% del totale della  forza  dell'unità produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti   dall'applicazione   della   suddetta   percentuale    saranno arrotondati all'unità superiore.

 

Laddove  dovessero  intervenire disposizioni di legge  modificative  della materia le parti stipulanti s'incontreranno per le opportune modifiche e/o integrazioni.

 

 

Congedi per formazione.

 

1.    Ai  sensi  delle  vigenti disposizioni di legge, il  dipendente  con almeno 5 anni d'anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo  per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo pari a 11 mesi  per l'intera vita lavorativa.  Il  congedo  deve  essere  finalizzato  al  completamento  della  scuola  dell'obbligo,  al conseguimento del titolo di studio di    grado,  del  diploma  universitario  o  di  laurea, alla partecipazione  ad  attività  formative  diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore  di  lavoro.

 

2.    I  lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente  dall'unità  produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori al 5%  della forza occupata nell'unità produttiva medesima.

 

3.    Il  congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari a  1 mese coincidente con il mese solare.

 

4.   Il congedo non sarà concesso nel seguenti casi:

 

-    oggettive difficoltà nella sostituzione del lavoratore richiedente;

-    mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.

 

  Il  congedo  porrà  essere  differito a fronte  di  comprovate  esigenze organizzative dell'azienda.

 

5.    La  richiesta  del  congedo per formazione dovrà  essere  presentata all'azienda con un preavviso di almeno 60 giorni.

 

6.    Durante  il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione  del posto.Tale  periodo  non  è computabile nell'anzianità di  servizio  e  non  è cumulabile  con  le ferie, con la malattia e con altri  congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL.

 

7.    Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi  del  decreto  ..  comunicata per iscritto al datore di lavoro, il  congedo  è  interrotto.

 

 

 

Art. 30 - Congedo matrimoniale.

 

Il  lavoratore  non  in  prova  ha diritto  a  un  congedo  di  15  giorni consecutivi di permesso retribuito per contrarre matrimonio.

 

Il  congedo  non potrà essere computato sul periodo di ferie  annuali,  né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

 

La  richiesta  del  congedo deve essere avanzata  dal  lavoratore  con  un preavviso di almeno 10 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

 

Il  lavoratore  ha l'obbligo di esibire, al termine del congedo,  regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione.

 

Il  congedo  matrimoniale  spetta ad entrambi i  coniugi  quando  l'uno  e l'altro ne abbiano diritto.

 

 

Nota a verbale.

 

Per  i  soli  dipendenti dell'ex CCNL Appalti FS, in forza  alla  data  di stipula del presente contratto, il congedo di cui al comma  1 sarà pari  a 15 giorni lavorativi congedo. Per tutti gli assunti successivamente a tale data sarà invece applicato il periodo di 15 giorni di calendario.

 

 

 

Art. 31 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro.

 

In  caso  di  malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda  secondo  le modalità da questa preventivamente fornite, prima dell'inizio del  proprio turno  di  lavoro  e  inviare  all'azienda  stessa,  entro  il    giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico.

 

L'eventuale  prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve  essere comunicata  all'azienda entro il normale orario di lavoro del  giorno  che precede  quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio  e deve  essere attestata da successivi certificati medici che il  lavoratore

deve consegnare o far pervenire entro 2 giorni. In  mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo  il  caso  digiustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata,  con

conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. . In  caso d'interruzione del servizio, dovuta a malattia, il lavoratore non in  prova  ha  diritto alla conservazione del posto per un periodo  di  12

mesi.

Tale  diritto viene a cessare qualora il lavoratore anche con più  periodi d'infermità, esclusi i ricoveri ospedalieri. superi in complesso i 12 mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi.

 

A  tal  fine  si  procede al cumulo dei periodi di  assenza  per  malattia verificatisi  nell'arco  temporale degli  ultimi  36  mesi  che  precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.

 

Casi  di particolare gravità potranno essere oggetto d'esame tra le  parti in  sede  locale al fine di individuare motivi obiettivi per il  possibile mantenimento del posto di lavoro.

 

Su   richiesta   dell'interessato  l'azienda  concederà  un   periodo   di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 6 mesi oltre i limiti  di conservazione  del  posto  di  cui  al  presente  articolo,  per  i   casi documentati   dai   lavoratori  che  versino  in  condizioni   di   salute particolarmente  gravi o che abbiano subito ripetuti e prolungati  periodi di  ricovero  ospedaliero; resta inteso che detto  periodo  non  riapre  i termini del comporto.

 

Il periodo di aspettativa comporta la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti contrattuali.

 

Decorso  il periodo di conservazione del posto o il periodo di aspettativa senza  che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.

 

Fermo  restando quanto disposto dall'art. 5, legge n. 300/70,  per  quanto concerne  il  controllo delle assenze per malattia,  le  parti  concordano quanto segue:

 

-    il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle  ore 10 alle 12, e dalle ore 17 alle 19;

-    fermo restando l'obbligo che precede, nel caso in cui a livello territoriale siano effettuati controlli di malattia in orari diversi da parte dell'ente preposto, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali;

-    sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.

In  mancanza  di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre  i  termini indicati,  a meno che non vi siano giuste ragioni d'impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.

 

Ogni  mutamento  d'indirizzo,  anche temporaneo,  durante  il  periodo  di malattia  o  d'infortunio  non professionale deve  essere  tempestivamente comunicato all'impresa.

 

Il  lavoratore  che  risulti assente alla visite di  controllo  effettuate nelle  fasce orarie predeterminate, senza giustificato motivo, decade  dal diritto  all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo  per il quale INPS revoca il proprio trattamento.

 

Costituisce  grave  inadempimento  contrattuale  lo  svolgimento,  durante l'assenza, di attività lavorativa anche a titolo gratuito.

 

Agli   effetti   del  presente  articolo  è  considerata  malattia   anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.

 

 

 

Art. 32 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro.

 

Al lavoratore non in prova assente per malattia va assicurato, nel periodo di conservazione del posto, tra quanto corrisposto da INPS e quanto dovuto ad   integrazione  dall'impresa,  un trattamento  economico   pari   allaretribuzione mensile netta, costituita dal minimo tabellare conglobato  di categoria  di  cui alla tabella "B", del superminimo di categoria  di  cui

alla  tabella  "C", del superminimo individuale derivante dal congelamento degli  aumenti  periodici d'anzianità maturati prima della  sottoscrizione del presente CCNL, nelle misure di seguito indicate:

a)   100% dal 1° al 180° giorno di malattia;

b)   50% dal 181° giorno al termine del periodo di conservazione del posto.

 

Agli   effetti   del  presente  articolo  è  considerata  malattia   anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.

 

 

 

Art. 33 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.

 

In  caso d'infortunio o malattia professionale, il lavoratore non in prova soggetto  per  legge  alla relativa assicurazione, in  applicazione  della norma di cui alla legge n. 68/99 ha diritto alla conservazione del posto:

 

a)    in  caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il  quale  egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;

b)   in caso d'infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

 

In  lati casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in  grado di  assolvere  il precedente lavoro, l'azienda valuterà la possibilità  di adibirlo  a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa,  laddove ne sussistano i presupposti.

 

L'azienda  corrisponderà  al  lavoratore  assente  per  infortunio  o  per malattia professionale, ad integrazione di quanto egli percepisce in forza di  disposizioni legislative e/o di altre norme, un trattamento  economico pari  alla  retribuzione mensile netta, costituita  dal  minimo  tabellare

conglobato  di  categoria  di cui alla tabella  "B",  dal  superminimo  di categoria  di cui alla tabella "C", dal superminimo individuale  derivante dal  congelamento degli aumenti periodici d'anzianità maturati prima della sottoscrizione  del  presente  CCNL,  dal    elemento  per  il   settore dell'accompagnamento notte.

 

Il  trattamento  economico di cui al comma precedente  sarà  integralmente anticipato  dall'azienda  previa  autorizzazione  da  parte  dell'Istituto assicuratore.  A  tal  fine il domicilio del lavoratore  s'intende  eletto presso l'impresa.

 

Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza e  convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato  di  guarigione,  salvo casi di giustificato  impedimento,  il lavoratore deve presentarsi per la ripresa del lavoro.

 

Qualora  la  prosecuzione dell'infermità oltre i termini di  conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto  al  solo TFR.

 

Ove  ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane  sospeso,  salva  la  decorrenza dell'anzianità  agli  effetti  del preavviso.

 

L'infortunio  sul  lavoro sospende il decorso del preavviso  nel  caso  di licenziamento,   nei   limiti  e  agli  effetti  della   normativa   sulla conservazione  del posto e sul trattamento economico di  cui  al  presente articolo.

 

L'assenza per malattia professionale o infortunio, nei limiti dei  periodi fissati  dal presente articolo per la conservazione del posto, è utile  ai fini del TFR e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio  a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).

 

 

Nota a verbale.

 

Per   l'Accompagnamento  Notte  inserire  art.  108   del   contratto   di provenienza.

 

 

 

Art. 34 - Tutela dei portatori di handicap.

 

Fatte salve le disposizioni di legge:

 

1.    Le  disposizioni  del presente articolo si applicano  anche  qualora l'altro  genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori e ai familiari lavoratori che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il 3° grado portatore di handicap, ancorché non convivente.

 

2.    La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,  anche adottivi,  di minore con handicap in situazione di gravità accertata  a  sensi  dell'art.  4,  comma 1, legge 5.2.92 n.  104,  hanno  diritto  al  prolungamento fino a 3 anni di vita del bambino del periodo di astensione  facoltativa  dal  lavoro di cui all'art. 7, legge 30.12.71  n.  1204,  a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

 

3.    I  soggetti  di  cui  al  precedente punto  2  possono  chiedere  ai  rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento  fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di 2 ore di permesso  giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.

 

4.    Successivamente al compimento del 3° anno di vita  del  bambino,  la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,  di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste

  una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro  il 3° grado, convivente,   hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito  mensile  fruibili  anche in maniera continuativa, a  condizione  che  la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo  pieno.

 

5.    Ai  permessi  di  cui  ai punti 3 e 4, che si  cumulano  con  quelli previsti  dall'art.  7 della citata legge n. 1204/71,  si  applicano  le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7, nonché  quelle contenute negli artt. 7 e 8, legge 9.12.77 n. 903.

 

6.    La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,  anche adottivi,  o,  dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle  sorelle conviventi di soggetto, con handicap in situazione di gravità accertata da almeno  5 anni e che abbiano     titolo ai sensi di legge di fruire  dei benefici di cui all'art. 33, legge n. 104/92 per l'assistenza del figlio, hanno  diritto a fruire del congedo previsto dall'art. 4, comma  4  bis, legge n. 53/00.

 

7.    Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità  ed esclusività  un  parente o un affine entro il 3° grado handicappato,  ha diritto  di  scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più  vicina  al proprio  domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso  ad altra sede.

 

8.    La  persona  handicappata maggiorenne in situazione di  gravità  può usufruire  alternativamente dei permessi di cui ai punti 3  e  4,  e  ha diritto  di  scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più  vicina  al  proprio  domicilio e non può essere trasferita in altra  sede  senza  il

  proprio consenso.

 

9.    Quanto  stabilito  ai  commi 2, 3, 4, 5 e 6 si  applica  anche  agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

 

La  lavoratrice  madre,  o  in  alternativa, il  lavoratore  padre,  anche adottivi,  di  minore con handicap in situazione di gravità  accertata  ai sensi  dell'art.  4,  comma  1, legge 5.2.92  n.  104,  hanno  diritto  al prolungamento  fino  a  3 anni del periodo di astensione  facoltativa  dal

lavoro  di  cui  all'art. 7, legge 30.12.71 n. 1204, a condizione  che  il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

 

I  soggetti  di  cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi  datori  di lavoro  di  usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3  anni  del periodo  di  astensione  facoltativa, di 2  ore  di  permesso  giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.

 

Successivamente  al  compimento  del 3°  anno  di  vita  del  bambino,  la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche  adottivi, di  minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una  persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro

il  3° grado, convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito, fruibili  anche in maniera continuativa, a condizione che la  persona  con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Ai  permessi  di  cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli  previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204/71, si applicano le disposizioni  di cui  all'ultimo  comma del medesimo art. 7, nonché quelle contenute  negli artt. 7 e 8, legge 9.12.77 n. 903.

 

Il  genitore  o  il  familiare lavoratore che assista  con  continuità  un parente o un affine entro il 3° grado handicappato, con lui convivente, ha diritto  a  scegliere,  ove possibile, la sede di  lavoro  più  vicina  al proprio  domicilio e non può essere trasferito senza il  suo  consenso  ad altra sede.

 

La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei  permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere,ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.

 

Quanto  sopra  stabilito ai commi 1, 2, 3, 4 e 5  si  applica  anche  agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

 

Art. 35 - Tutela dei tossicodipendenti e degli etilisti.

 

I  lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle  competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza  o  di etilismo  e  che  intendano  accedere  ai  programmi  terapeutici   e   di riabilitazione  presso i servizi sanitari delle USL o di  altre  strutture

terapetitico-riabilitative  e  socio-assistenziali,  hanno  diritto   alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni   lavorative   è   dovuta   all'esecuzione   del   trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 12 mesi.

 

L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo  è considerata,   ai   fini  normativi,  economici  e  previdenziali,   quale aspettativa  non  retribuita, senza corresponsione  della  retribuzione  e senza decorrenza d'anzianità.

 

Il  dipendente  che intende avvalersi di detto periodo  di  aspettativa  è tenuto  a  presentare all'azienda la documentazione di accertamento  dello stato  di  tossicodipendenza  rilasciata  dal  servizio  pubblico  per  le tossicodipendenze  e  il  relativo programma di  riabilitazione  ai  sensi

dell'art. 122, DPR 9.10.90 n. 309.

 

Il  dipendente  interessato  dovrà  inoltre  presentare,  con  periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale  sta eseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del programma stesso.

 

Il rapporto di lavoro s'intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio  entro 7 giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o  dalla  scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero  dalla  data dell'eventuale volontaria interruzione del programma terapeutico.

 

I  lavoratori,  familiari  di un tossicodipendente,  possono  chiedere  di essere  posti  in aspettativa non retribuita per concorrere  al  programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente  qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

 

In  tal  caso l'azienda potrà concedere - compatibilmente con le  esigenze tecnico-produttive  - un periodo di aspettativa non superiore  a  6  mesi, durante  il  quale  non  decorrerà retribuzione,    si  avrà  decorrenza d'anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.

 

Per  la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 6 è consentito  il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), legge 18.4.62 n. 230.

 

Sono  fatte  salve le disposizioni vigenti che richiedono il  possesso  di particolari   requisiti   psico-fisici  e   attitudinali   per   l'accesso all'impiego  nonché per l'espletamento di mansioni che  comportano  rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per  la sicurezza  all'incolumità  e la salute dei terzi,  sono  individuate  con decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto con  il  Ministro  della sanità, e sono sottoposti, a  cura  di  strutture pubbliche  nell'ambito  del  SSN  e a  spese  del  datore  di  lavoro,  ad accertamento  di  assenza  di tossicodipendenza prima  dell'assunzione  in servizio  e,  successivamente,  ad  accertamenti  periodici,  secondo   le

modalità stabilite dal decreto interministeriale.

 

In  caso  di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel  corso  del rapporto  di  lavoro  il  datore di lavoro  è  tenuto  a  far  cessare  il lavoratore  dall'espletamento della mansione che comporta  rischi  per  la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.

 

 

 

Art. 36 - Trattamento di gravidanza e puerperio.

 

In  caso di gravidanza e puerperio si applicano le vigenti norme di legge. In  tal  caso  alla  lavoratrice sarà corrisposto nel periodo  di  assenza obbligatoria  il  100%  della normale retribuzione  posta  a  carico  INPS dall'art.  74,  legge  23.12.78 n. 833, secondo le  modalità  stabilite  e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29.2.80 n. 33.

L'importo  anticipato  dal datore di lavoro è posto  a  conguaglio  con  i contributi dovuti ad INPS, secondo le modalità di cui agli artt.  1  e  2, legge 29.2.80 n. 33.

 

L'inizio dell'assenza è determinato dal certificato medico di cui all'art. 28,  legge  30.12.71  n.  1204,  ovvero dal  provvedimento  di  estensione anticipata emanato dall'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 5  della medesima legge.

 

L'assenza  in  caso  di gravidanza e puerperio non interrompe  il  decorso dell'anzianità di servizio.

 

Le  parti comunque espressamente richiamano tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

 

 

Art. 37 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

 

In  caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda corrisponderà al lavoratore il TFR da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 2120  CC e dalla legge 29.5.82 n. 297.

 

Tale  trattamento  sarà corrisposto entro 60 giorni dalla  cessazione  del rapporto di lavoro.

 

In  attuazione  di  quanto previsto dal comma 2, art. 2120  CC,  le  parti convengono  che i compensi afferenti alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro in maniera non continuativa sono escluse dalla base di calcolo del TFR.

 

 

 

Art. 38 - Diritti e doveri delle parti.

 

Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalle leggi e dai principi generali del diritto ove il presente contratto  o  il  regolamento interno non dispongano. A tal  proposito  le aziende  confermano  le iniziative già in atto volte a  ridurre  i  rischi legati allo svolgimento del lavoro dei propri dipendenti.

 

Il  lavoratore  deve  svolgere  le  mansioni  affidategli  con  la  dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto nonché  quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è  a  lui affidato  (mobili,  attrezzi,  macchinari,  utensili,  strumenti,  oggetti

d'inventario, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni  che siano  imputabili  a  sua  colpa, contestata  e  comprovata  nonché  delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.

 

L'ammontare  delle perdite e dei danni di cui al comma precedente,  previa contestazione  al  lavoratore, potrà essere trattenuto  ratealmente  sulla retribuzione con quote non superiori al 5% della retribuzione  stessa.  In caso  di risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta sarà effettuata

sull'ammontare  di  quanto  spettante  al  lavoratore,  fatte   salve   le disposizioni e i limiti di legge.

 

Il  lavoratore deve astenersi dal contrarre affari, per conto proprio o di terzi,  in  concorrenza con l'imprenditore. Egli deve  mantenere  assoluta segretezza   sugli  interessi  dell'azienda;  inoltre  non  dovrà   trarre profitto,  con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle  sue

mansioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale, né abusare, dopo risolto il rapporto di lavoro e  in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.

 

Il  lavoratore  è tenuto a rispettare l'orario di lavoro e adempiere  alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza.

 

Il lavoratore deve usare ogni riguardo e cortesia verso la clientela.

 

I  rapporti  tra  i  lavoratori,  a  tutti  i  livelli  di  responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca  correttezza ed educazione.

 

I  lavoratori devono uniformarsi, oltre che al presente contratto, a tutte le  altre  norme  che potranno essere stabilite dall'azienda  purché  tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti  al lavoratore dal presente contratto.

 

Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

 

 

 

Art. 39 - Indumenti di lavoro.

 

Quando è fatto obbligo al personale di indossare specifiche divise o abiti di lavoro, gli stessi saranno forniti dalle imprese.

 

Il  personale  che  usufruisce  delle suddette  dotazioni  è  obbligato  a indossare tali indumenti in servizio e a curarne la buona conservazione.

 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti di lavoro in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento il prestatore d'opera è tenuto  alla sostituzione o al rimborso.

Le  dotazioni  di  indumenti  di  lavoro relative  alle  singole  attivitàricomprese  nel CCNL, qualora non specificate negli allegati  al  presente contratto, saranno oggetto d'esame a livello aziendale.

 

Allegato relativo alle imprese già disciplinate dal "CCNL per gli  addetti ai servizi in appalto dalle Ferrovie dello Stato".

 

Le imprese forniranno a tutto il personale:

 

a)    2  abiti  da  lavoro (giubbotto e pantaloni o indumenti equivalenti)  invernali  e  2  abiti  da  lavoro (giubbotto e  pantaloni  o  indumenti  equivalenti) estivi ogni 2 anni;

b)   1 paio di scarpe invernali e 1 estivo ogni 2 anni;

c)   indumenti protettivi anche aventi caratteristiche di dispositivi di protezione individuale, in relazione alla natura delle prestazioni lavorative e per i servizi espletati.

 

L'eventuale fornitura di scarponi esclude la fornitura di cui al punto b), comma 1.

 

La   fornitura   degli  indumenti  sarà  oggetto  di  confronto   con   la rappresentanza sindacale.

 

La  spesa  per  la  fornitura degli indumenti normali e  protettivi  anche aventi  caratteristiche di dispositivi di protezione individuale  (esclusi quelli  per  la  legge  n.  626/94)  non potrà  complessivamente  superare l'importo massimo di £ 25.400 mensili 'pro capite'.

 

Nota a verbale.

 

Per  "Accompagnamento  Notte"  e "Ristorazione  Ferroviaria"  valgono  gli accordi esistenti.

 

 

 

Art. 40 - Provvedimenti disciplinari.

 

Gli  inadempimenti  del lavoratore possono dar luogo, secondo  la  gravità dell'infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

 

a)   rimprovero verbale;

b)   ammonizione scritta;

c)   multa non superiore a 4 ore della retribuzione globale giornaliera;

d)   sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;

e)   licenziamento per mancanze.

 

Il  datore  di  lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei   confronti  del  lavoratore  senza  avergli  preventivamente  e   con immediatezza  (tenuto  conto della conoscibilità  dell'evento)  contestata l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

 

Salvo   che  per  il  richiamo  verbale,  la  contestazione  dovrà  essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati  prima  che siano trascorsi 5 giorni, nel  corso  dei  quali  il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

 

Il   lavoratore   potrà   presentare  le  proprie  giustificazioni   anche verbalmente,    con   l'eventuale   assistenza   di   un    rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la RSU.

 

La  comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata  per iscritto.

 

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla loro comminazione.

 

Art. 41 - Rimprovero verbale.

 

Incorre nel rimprovero verbale il lavoratore che commetta lievi mancanze.

 

Art. 42 - Ammonizione scritta.

 

L'ammonizione  scritta  può essere comminata in  caso  di  recidiva  nelle infrazioni di cui all'art. 42.

 

Art. 43 - Multa.

 

Si  riportano qui di seguito in via esemplificativa alcune mancanze per lequali può essere adottato il provvedimento della multa fino a 4 ore:

 

a)   esecuzione negligente del lavoro;

b)   lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;

c)   ritardo nell'inizio del lavoro;

d)   omissione di comunicazione delle variazioni della propria residenza e/o domicilio o, in caso di malattia e infortunio, del proprio recapito temporaneo;

e)   violazione del divieto di fumare, laddove questo sussista;

f)   ritardata segnalazione di assenza per malattia rispetto ai termini contrattuali.

 

L'importo  delle  multe  che non costituiscono  risarcimento  di  danni  è devoluto  alle  esistenti  istituzioni assistenziali  e  previdenziali  di carattere aziendale o, in mancanza di queste, ad INPS.

 

Art. 44 - Sospensione.

 

Si  riportano qui di seguito in via esemplificativa alcune mancanze per le quali può essere adottato il provvedimento di sospensione.

 

Sospensione fino ad un massimo di 5 giorni:

 

a)    esecuzione  delle  prestazioni in modo non  conforme  agli  standard operativi  ovvero  ai  requisiti  tecnici  qualitativamente  previsti  e comunicati;

b)   danneggiamento colposo del materiale aziendale o di quello del committente;

c)   ritardo colposo nel versamento o nella consegna di valori e oggetti;

d)   procacciamento di mance o regali nell'esecuzione di incombenze di servizio;

e)   contegno inurbano o scorretto verso la clientela;

f)   recidiva in una delle mancanze per le quali sia stata comminata la multa;

g)   violazione delle norme di natura fiscale connesse all'attività di vendita.

 

Sospensione da 6 a 10 giorni:

 

a)   assenza ingiustificata;

b)   abbandono anche temporaneo del posto di lavoro senza preventiva autorizzazione;

c)   abbandono del posto di lavoro da parte del personale turnista senza aver avuto la sostituzione nei termini contrattuali;

d)   inosservanza dell'obbligo di reperibilità nelle fasce orariestabilite dal presente contratto per il controllo della malattia;

e)   esecuzione di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi;

f)   stato di ubriachezza;

g)   lavoratore che si addormenti durante l'orario di lavoro;

h)   mancato rispetto delle norme anti-infortunistiche e di sicurezza del lavoro;

i)   per aver contravvenuto al divieto di accettare per proprio tornaconto somme o altri compensi sotto qualsiasi forma;

j)   rifiuto di eseguire l'attività lavorativa secondo le disposizioni ricevute dai superiori;

k)   diverbio litigioso nell'ambito aziendale con ricorso alle vie di fatto in forma lieve.

 

 

 

Art. 45 - Licenziamento per mancanze.

 

A) Licenziamento con preavviso.

 

In  tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni  alla disciplina  e  alla  diligenza del lavoro che,  pur  essendo  di  maggiore gravità  rispetto a quelle contemplate nel precedente art.  45,  non  sono tali da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).

 

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

 

a)   insubordinazione ai superiori;

b)   assenze ingiustificate prolungate oltre 3 giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per 3 volte in 1 anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;

c)   condanna a una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;

d)   recidiva in una qualunque delle mancanze contemplate in via esemplificativa nell'art. 44, per la quale sia stato comminato un provvedimento di sospensione nei 12 mesi precedenti;

e)   commissione di più mancanze sanzionabili con i provvedimenti previsti dagli artt. 43 e 44, ove siano state comminati provvedimenti di sospensione per tali mancanze.

 

 

B) Licenziamento senza preavviso.

 

Il licenziamento senza preavviso può essere adottato per tutte le mancanze di  gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

 

Si  riportano  di  seguito in via esemplificativa alcune mancanze  per  le quali può essere adottato tale provvedimento:

 

a)   grave insubordinazione ai superiori;

b)   furto nell'azienda;

c)   danneggiamento doloso di materiale dell'azienda o del committente;

d)   simulazione di malattia o infortunio;

e)   rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5, legge 20.5.70 n. 300;

f)   esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda, per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e con l'impiego di materiale dell'azienda;

g)   diverbio litigioso con ricorso alle vie di fatto in forma grave nell'ambito aziendale;

h)   rissa nell'ambito aziendale;

i)   falsificazione di documenti predisposti dalla Società per il controllo dell'osservanza dell'orario di lavoro e/o per la contabilizzazione delle retribuzioni.

 

 

 

Art. 46 - Sospensione cautelare.

 

Nelle  more  del  procedimento  disciplinare,  l'azienda  ha  facoltà   di sospendere dal servizio, con effetto immediato, il lavoratore che  si  sia reso  colpevole  di  mancanze di particolare  gravità  con  decorso  della retribuzione.

 

Nel  caso  in  cui,  a  seguito di detto procedimento,  sia  comminata  la sanzione  del licenziamento, questo avrà effetto dal giorno della disposta sospensione  cautelare  e  l'azienda recupererà dal  TFR  la  retribuzione composta nel periodo.

 

Art. 47 - Classificazione dei lavoratori.

 

I  lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 8 categorie  professionali  alle quali corrispondono  eguali  valori  minimi tabellari mensili secondo la(e) tabella(e) allegata(e).

 

I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalle differenze d'età.

L'inquadramento  dei  lavoratori  è  effettuato  secondo  le  declaratorie generali,  le  esemplificazioni dei profili  professionali  e  i  relativiesempi.

 

Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi.

 

L'inquadramento  dei  lavoratori  nelle categorie  previste  dal  present articolo   avviene   sulla   base  delle  declaratorie   generali,   delle esemplificazioni dei profili professionali e degli esempi.

 

Le   declaratorie   generali  sono  l'espressione  dei   contenuti   della professionalità  in termini di conoscenze professionali, responsabilità  e autonomia.

 

Gli  esempi  si  riferiscono genericamente alla figura  professionale  del lavoratore e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.

 

I   requisiti  indispensabili  derivanti  dalle  caratteristiche   e   dai presupposti  professionali  indicati nelle declaratorie  e  dai  contenuti professionali  specificati  nei  profili,  consentono,  per  analogia,  di inquadrare  le figure professionali non indicate nel testo, così  come  le

figure  professionali  dei  lavoratori della 1ª  categoria,  non  indicate perché già sufficientemente definite nella declaratoria.

Per  alcune  figure  professionali sono  previste  più  di  una  categoria d'inquadramento  in  relazione alla crescente  complessità  dei  contenuti professionali espressi.

Le  parti  si  danno atto che i contenuti di ciascun profilo professionale sono  da  ritenersi  esemplificativi  e  non  esaustivi  sul  piano  della definizione delle attività.

 

Ai   lavoratori   che   sono   assegnati  con  carattere   di   continuità all'espletamento   di   mansioni   di  categorie   superiori   da   quella d'inquadramento sarà attribuita la categoria corrispondente alla  mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza  temporale e non si tratti di un normale periodo di addestramento.

 

In  tali casi il carattere di continuità è attribuito dallo svolgimento di mansioni  promiscue per un periodo di 3 mesi continuativi  fermo  restando che  s'intendono  a carattere continuativo le mansioni che  richiedono  un impegno giornaliero o settimanale non saltuario del lavoratore.

 

Tuttavia,   l'esplicazione   di  mansioni  di   categoria   superiore   in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza  e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare  di  leva  o richiamo di durata non superiore alla durata normale del servizio di leva,

aspettativa,  non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il  caso  della mancata  riammissione  del  lavoratore  sostituito  nelle  sue  precedenti mansioni.

 

Ai sensi dell'art. 6, legge 13.5.85 n. 190, così come modificato dall'art. 1,  legge  2.4.86  n.  106,  l'assegnazione del lavoratore  alle  mansioni superiori  di cui alla declaratoria per i Quadri, che non sia avvenuta  in sostituzione  di  lavoratori assenti con diritto  alla  conservazione  del

posto  come sopra specificato, diviene definitiva quando si sia  protratta per un periodo di 6 mesi.

 

Le  parti  si danno reciprocamente atto che quanto definito nei commi  che precedono ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.

 

 

MOBILITÀ PROFESSIONALE

 

Il  sistema  sarà  basato  sul riconoscimento e  la  valorizzazione  delle capacità  professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere  lo  sviluppo e la valorizzazione delle capacità  professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali  e

laddove si realizzi con continuità la rispondenza dei risultati ai  valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.

 

Per   il  conseguimento  degli  obiettivi  suindicati  verranno  adottate, compatibilmente  con  le caratteristiche aziendali specifiche,  iniziative quali:   corsi   di   addestramento   e   di   formazione   professionale,ricomposizione  e  arricchimento  delle  mansioni,  rotazione  su  diverse posizioni di lavoro.

 

Il  sistema  inoltre  prevede  una  mobilità  verticale  che  si  svolgerà nell'ambito   delle   esigenze   organizzative   ed   economico-produttive dell'azienda  e  pertanto  non  darà luogo a  una  dinamica  automatica  e illimitata.

 

 

1ª CATEGORIA

 

Appartengono a questa categoria:

 

-    i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsialle  quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente  un  periodo minimo di pratica;

-    i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente

collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.

 

La   permanenza   in  tale  livello  è  stabilita  in  mesi   dalla   data dell'assunzione.

 

2ª CATEGORIA

 

-     i  lavoratori  che  svolgono  attività  per  abilitarsi  alle  quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo  elementare;

-    i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attivitàamministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.

 

1.    Lavoratori  che  eseguono  operazioni di  contenuto  prevalentemente  manuale sulla base di precise istruzioni e attraverso l'applicazione  di  procedure definite e ricorrenti:

-    addetto portabagagli, bagaglio registrato e deposito bagaglio;

-    operatori del tunnel di lavaggio;

-    addetto alla manipolazione batterie.

                                              

2.    Lavoratori che eseguono controlli, smontaggi, montaggi e riparazioni di natura semplice e ricorrente o di natura più complessa secondo precise  istruzioni o in collaborazione con lavoratori di categoria superiore:

-    addetto alla manutenzione;

-    addetto alle officine in genere e squadro rialzo, I.E.;

-    addetto lavaggio parti meccaniche;

-    addetto pulizia scambi.

 

3.    Lavoratori che, sulla base di precise istruzioni e in supporto  alle categorie e servizi cui sono collegati:

 

-     provvedono ad eseguire, anche con l'ausilio di carrelli, trattori  e   mezzi  di  trasporto,  diversi  da quelli  specificati  nelle  categorie  superiori,  curandone  il funzionamento e l'ordinaria  manutenzione,  il trasferimento,  la  consegna  e  lo stivaggio  di  materiali  e  generi, controllandone la quantità, senza responsabilità di magazzino;

-    ovvero provvedono, sulla base di precise istruzioni, avvalendosi anche di mezzi e attrezzature meccaniche (quali aspirapolvere, idropulitrice, lavamoquette, macchina a getto di vapore, ecc.), alla

pulizia, alla disinfezione e all'approntamento delle carrozze ferroviarie destinate al traffico notturno e alla ristorazione (raccolta della biancheria utilizzata con preparazione del sacco e cambio della stessa; pulizia della  vettura; rimpiazzo dei generi di ristorazione utilizzati; preparazione dei letti secondo la carta diagramma); possono assistere i viaggiatori all'accesso e alla discesa dalle vetture, ovvero provvedono, sulla base di precise istruzioni, anche avvalendosi di mezzi e

attrezzature meccaniche (quali aspirapolvere, idropulitrice, lavamoquette, macchina a getto di vapore, ecc.), alla pulizia e disinfezione del materiale rotabile, di piazzali e stazioni, locali, uffici, fosse di visita, servizi igienici, officine, squadre rialzo, depositi ecc.;

-    ovvero    provvedono, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, alla pulizia radicale assegnata dalla squadra rialzo o alla pulizia dei sottocassa presso i     depositi locomotive o rimesse; ovvero alla pulizia degli immobili svolgendo la loro prestazione su bilancino a ponte o scala aerea o cosiddetta romana:

-    addetto rifornimenti;

-    addetto pulizia e/o servizi accessori;

-    pulitore viaggiante.

 

4.    Lavoratori che eseguono, anche con l'ausilio di mezzi meccanici,  il carico  e  scarico delle merci, anche da vagone a natante  o  viceversa, nonché  lo  stivaggio  dei materiali, anche sui  natanti;  approntano  i  rifornimenti  richiesti  dai servizi indicando sull'apposito  documento, anche  con  l'ausilio  di strumenti informatici, le  quantità  realment  preparate; operano, in prevalenza, all'interno dei magazzini; collaborano   inoltre ai rifornimenti e al trasbordo dei materiali d'uso alle vetture:

 

-    aiuto magazziniere;

-    addetti al carico e scarico del carbone, segagione legna e altri servizi similari.

 

5.    Lavoratori che a bordo della carrozza ristorante e lungo le  vetture del treno svolgono servizio di accoglienza e benvenuto ai viaggiatori per la  preparazione  dei pasti, lo sbarazzo in sala e lungo  il  treno,  il  riassetto dei locali e la pulizia delle attrezzature:

 

-    addetto ai servizi di accoglienza.

 

6.     Lavoratori   che,  secondo  procedure  prestabilite  e  ricorrenti,  registrano la corrispondenza in arrivo e/o in partenza, provvedono  alla sistemazione  e distribuzione di documenti amministrativi,  eseguono  il  trasporto di carteggi od oggetti all'interno e/o presso altri impianti e/o  presso  enti  esterni,  ovvero addetti al trasporto  con  automezzi,  di  persone, generi e materiali vari, dei quali sovrintendono al carico e allo  scarico  provvedendo  direttamente in casi di eccezionalità  e  quantità  limitate quando, in difetto, possa essere pregiudicata la regolarità  di servizio; eseguono la manutenzione semplice dell'automezzo loro affidato:

 

-    commesso fattorino;

-    autista.

 

7.   Lavoratori che, addetti a compiti di sorveglianza e guardiania diurna  e  notturna dell'accesso all'impianto, effettuano le registrazioni delle entrate  e uscite e forniscono informazioni ai visitatori circa  i  vari  uffici e loro competenze. Ove necessario, commutano il traffico telefonico  eseguendo le registrazioni secondo le procedure in uso:

 

-    portiere;

-    guardiano notturno.

 

8.    Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e  secondo  procedure prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:

 

-    dattilografia/stenodattilografia;

-    compiti semplici di ufficio;

-    centralinista telefonico.

 

9.    Lavoratore  che  nell'ambito  dei  servizi  ferroviari  affidati  in gestione svolge promiscuamente e con sufficiente professionalità compiti  vari:

 

-    vendita lungo il treno di generi di ristorazione;

-    ausilio nelle operazioni di scorta di carrozze ferroviarie destinate al traffico notturno;

-    commis ristorazione treni notturni.

 

 

3ª CATEGORIA

 

Appartengono a questa categoria:

 

-     i  lavoratori  qualificati  che svolgono  attività  richiedenti  una   specifica  preparazione risultante da diploma di qualifica di  istituti  tecnico-professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;

-    i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.

 

1.    Lavoratori  che, sulla base di dettagliate indicazioni  e/o  disegni  meccanici e/o schemi elettrici, eseguono lavori di normale difficoltà di   esecuzione  per  l'aggiustaggio, la riparazione e  la  manutenzione  di  macchine, impianti, centrali termiche, caldaie, depuratori, ecc.:

 

-    manutentore meccanico;

-    manutentore elettrico;

-    manutentore edile.

 

2.    Lavoratori  che, sulla base di dettagliate indicazioni  o  cicli  di  lavorazione e/o disegni, eseguono lavori di normale difficoltà o per la costruzione, su banco o su macchine operatrici normalmente non attrezzate,  o per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti:

 

-    montatore macchinario;

-    costruttore su banco;

-    costruttore su macchine.

 

3.    Lavoratori  che  conducono una o più macchine operatrici  attrezzate   automatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o a trasferimento, e che  eseguono  impegnative  sostituzioni  di  utensili  e  le  relative  registrazioni  effettuando ove previsto il controllo  delle  operazioni

   eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati:

 

-    guida macchine attrezzate.

 

4.    Lavoratori  che,  sulla  base di istruzioni dettagliate,  conducono, curandone il funzionamento e la normale manutenzione, carrelli elevatori o  traslocatori  per  il trasporto, lo smistamento e  la  sistemazione  di  materiali/merci/batterie ecc.; ovvero conducono autogru effettuando  il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale o macchinari:

 

-    conduttore mezzi di trasporto.

 

5.    Lavoratori che, addetti alle operazioni di pulizia e/o rifornimento,  pur lavorando essi stessi, verificano l'attività di un gruppo di addetti  alla pulizia e/o rifornimento, distribuendo il lavoro fra gli stessi sulla  base   delle   necessità  operative  comunicategli   dal   responsabile   dell'ufficio; accertano la regolare esecuzione del lavoro assegnato e ne   controllano la qualità; verificano la regolarità dei rifornimenti e  lo   stato  delle  carrozze  provvedendo anche direttamente  agli  opportuni   interventi:

 

-    assistente servizi pulizia e/o rifornimento.

 

6.    Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni  dettagliate,  effettuano non occasionalmente, anche  con  l'ausilio  di  appositi macchinari, operazioni di pulizia di parti meccaniche provvedendo   anche allo smontaggio e al rimontaggio; ovvero conducono cartelli  "con uomo a bordo" effettuando il lavaggio delle casse esterne del materiale   rotabile:

 

-    pulitore specialista.

 

7.    Lavoratori  che  in base a disposizioni predeterminate  e  procedure prestabilite, con un'adeguata conoscenza di lingua estera svolgono lungo  le vetture del treno il servizio di accoglienza, di assistenza a bordo e  di  ristorazione  provvedendo  alle  necessarie  attività  di  offerta,  prenotazione,  preparazione  e vendita dei  prodotti  commercializzati  compilando i prescritti documenti fiscali:

 

-    addetto ai servizi di accoglienza, di bar e mini-bar.

 

8.    Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, effettuano a bordo della vettura ristorante la preparazione  dei pasti (cottura della pasta e riscaldamento delle pietanze precucinate provvedendo alla pulizia del materiale, delle attrezzature di cucina:

 

-    addetto alla cucina a bordo treno.

 

9.    Lavoratori  che,  con  conoscenza delle nozioni  di  lingue  estere,  effettuano  la  scorta  di carrozze ferroviarie destinate  al  traffico notturno, svolgendo mansioni esecutive tecnico-specializzate. Provvedono ad  ogni  attività connessa al tipo di servizio scortato  (assegnazion  posti,  emissione  bollettini,  custodia,  titoli  di  viaggio,  ecc.); approntano  e  rimettono in posizione normale le  cabine  ritirando  la  biancheria utilizzata, assistono i viaggiatori esplicando le operazioni di   frontiera; provvedono alla vendita di generi di ristorazione curando il  riordino della dispensa e delle relative attrezzature; incassano e versano  gli  importi  per ogni servizio a pagamento fornito alla clientela  con   relativo rendiconto contabile:

 

-    addetto di bordo.

 

10.   Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono nell'ambito degli impianti di appartenenza, anche  coadiuvando  lavoratori  di  categoria  superiore,  lavori  di  normale difficoltà di esecuzione per:

 

-    deposito bagagli;

-    operazioni preliminari per l'imbarco e sbarco del materiale rotabile o autovetture nelle stazioni e negli scali;

-    servizio dei carrelli indicatori e di aggancio e sgancio dei mantici delle carrozze nei grandi centri di servizio, ovvero riordino carri e ricondizionamento colli (mansioni svolte esclusivamente e con carattere di continuità);

-    disinfestazione e derattizzazione quando è richiesto apposito patentino;

-    manipolazione, rabbocco e ordinaria manutenzione degli accumulatori.

 

11.   Lavoratori che svolgono compiti di vigilanza o di sorveglianza,  del patrimonio  aziendale  richiedenti responsabilità  di  registrazione  e   controllo della movimentazione di merci, autoveicoli e/o persone; ovvero  svolgono  la vigilanza e la sorveglianza dei parcheggi con  compiti  di

 riscossione dei servizi con obbligo di scritturazioni contabili; ovvero  sono  addetti  all'apertura e chiusura dei passaggi a  livello  e/o  al  controllo   e  alla  eventuale  segnalazione  di  guasti   ai   segnali  acustico-luminosi dei passaggi a livello, all'interno delle stazioni con sistemi di controllo non centralizzati:

-    guardiano/sorvegliante.

 

12.   Lavoratori che, in possesso di specifica abilitazione, provvedono al completamento della manovra nei raccordi, depositi e rimesse ferroviarie:

 

-     addetto  alle  piattaforme girevoli e/o carrello  trasportatore  e/o

   carro ponte.

 

13.   Lavoratori  che,  nell'ambito  dei  magazzini  centrali  e  depositi periferici,  in  base  alle direttive ricevute  guidano,  coordinano  e   partecipano, con l'apporto di competenza tecnico-pratica, all'attività di   lavoratori di livello inferiore, svolgendo compiti amministrativi semplici   anche con l'ausilio di strumenti informatici; effettuano, con l'apporto di   mezzi meccanici, la movimentazione e lo stivaggio delle merci; verificano   le  giacenze  di  magazzino proponendone il reintegro;  controllano  la   quantità e la qualità delle merci in entrata e in uscita:

 

-    addetto al magazzino.

 

14.   Lavoratori  che,  sulla  base  di  procedure  prestabilite  seguendo   istruzioni dettagliate, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici  e  di  tecnologie  di  ufficio, svolgono attività esecutive  di  natura   amministrativa  di  normale complessità, secondo schemi  usuali  o  per   argomenti  ricorrenti  o,  avvalendosi di appunti  anche  stenografici,  redigono  corrispondenza,  archiviano e/o  smistano  documenti;  ovvero   lavoratori che riscontrano, ordinano, anche su moduli e/o secondo schemi  preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative  o   rendiconti  o  svolgendo compiti semplici e, se  del  caso,  effettuano  imputazioni  di  conto; ovvero provvedono agli incassi  e  al  relativo   rendiconto con le conseguenti operazioni amministrative e contabili:

 

-    segretario;

-    contabile;

-    cassiere.

 

15.   Lavoratori che, secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate,  anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici  e  di  tecnologie di ufficio, provvedono alle richieste ricevute di prenotazione  posti,  a secondo della disponibilità predeterminata e previa verifica   provvedono alla compilazione, automatica o manuale, delle carte diagramma   relative:

-    operatore ufficio prenotazioni.

 

4ª CATEGORIA

 

Appartengono a questa categoria:

 

-    i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle  quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del  lavoro e alla interpretazione del disegno, conseguite in  istituti  professionali  o  mediante istruzione equivalente,  ovvero  particolare   capacità  e  abilità conseguite mediante il necessario tirocinio.  Tali   lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati  inerenti  alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche sopra indicate  anche quando venga loro affidata la guida e il controllo, con apporto di  competenza tecnico-pratica di un gruppo di altri lavoratori;

-    i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico-qualitativo o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.

 

1.    Lavoratori  che,  sulla  base  di indicazioni  e  disegni  o  schemi equivalenti,  procedendo  alle necessarie  individuazioni  dei  guasti,   eseguono  lavori  di  elevata precisione  e  di  natura  complessa  per  l'aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a  punto  di  macchine, impianti, accumulatori ecc., o per l'installazione, riparazione,  controllo e messa in servizio di impianti elettrici o fluidodinamici:

 

-    manutentore meccanico specialista;

-    manutentore elettrico specialista;

-    installatore impianti;

-    addetti alla manutenzione degli accumulatori.

 

2.     Lavoratori  che  sulla  base  di  indicazioni,  disegni  o   schemi   equivalenti, effettuano lavori di natura complessa per il collaudo delle   caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario,parti, anche di   provenienza esterna, con la scelta e la predisposizione degli strumenti di  misura,   segnalando   eventuali  anomalie;   ovvero   procedono   alla   individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed   eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di natura  complessa  su  apparecchiature anche  a  serie  o  loro  parti, assicurando  il  grado  di  qualità richiesto  e/o  le  caratteristiche funzionali prescritte:

-    collaudatore;

-    riparatore.

 

3.    Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi  equivalenti, lavori di elevata precisione e di natura complessa o per la   costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il  montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti:

                                

-    montatore macchinario;

-    costruttore su banco;

-    costruttore su macchina.

 

4.    Lavoratori  che,  pur  lavorando essi stessi, guidano  e  coordinano l'attività  esecutiva  di più lavoratori, anche se  operanti  in  turni diversi,  predispongono i turni e rilevano le presenze  e  le  assenze,  assicurano il servizio e sono incaricati della verifica dell'esecuzione  dei servizi in contraddittorio con il rappresentante del committente:

-    caposquadra addetto ai servizi.

 

5.    Lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni   di  installazione o manutenzione o montaggio, in possesso di patente C,  conducono autogru effettuando manovre di elevata precisione e di natura   complessa   per   il  sollevamento,  il  trasporto,   il   piazzamento,   l'installazione, di impianti, macchinari o loro parti; ovvero conducono   autocarri o locomotori (anche in collegamento con la rete ferroviaria) per   il  trasporlo di materiale effettuando interventi di registrazione e di   manutenzione ordinaria e in caso di guasti gli interventi di riparazione   meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi disponibili a bordo:

-    conduttore mezzi di trasporto.

 

6.    Lavoratori  che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione  o documenti di massima equivalenti e avendo pratica dei processi utilizzati nella  pratica  operativa, in possesso delle autorizzazioni  necessarie effettuano interventi di natura complessa per la conduzione delle caldaie

   per il riscaldamento/ricondizionamento degli impianti o per la manovra dei  carri negli impianti di appartenenza:

 

-    addetto conduzione caldaie/condizionatori;

-    addetto alla manovra carri e/o deviatori.

 

7.    Lavoratori  che,  con una buona conoscenza di  lingua  estera  e  in  condizioni di autonomia operativa, svolgono nell'ambito della ristorazione   a  bordo  treno  il servizio di sala a bordo delle carrozze  ristorante   secondo modalità di esecuzione predeterminate, ovvero guidano e coordinano   l'attività  di  un gruppo di lavoratori che esplicano  il  servizio  di   ristorazione con la responsabilità del buon andamento del servizio stesso,   del corretto adempimento delle norme amministrative e fiscali:

 

-    cameriere.

 

8.     Lavoratori   che  con  una  sufficiente  conoscenza  della   cucina  internazionale  e regionale italiana, seguendo procedure  prestabilite,  provvedono  direttamente,  a  bordo  delle  vetture  ristorante,   alla  preparazione  e  alla elaborazione dei pasti secondo le  ricette,  alla  manipolazione e arricchimento delle pietanze, allestendone direttamente la  presentazione e adempiendo alle operazioni di pulizia del materiale, delle  attrezzature di cucina:

 

-    cuoco.

 

9.    Lavoratori  che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione  e  avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano   il  servizio  di  accoglienza e di assistenza ai  clienti  su  carrozze   destinate  al  traffico  notturno con responsabilità  per  il  corretto   adempimento   delle   norme   tecniche  e   amministrative   stabilite,   dell'utilizzo, delle apparecchiature di bordo, della salvaguardia degli   articoli della dotazione di bordo (biancheria, ristorazione, ecc.) nonché   dei servizi resi ai viaggiatori.   Provvedono,  con  ogni iniziativa atta, dialogando in lingua  straniera  quando  necessario,  ad assicurare il migliore comfort  alla  clientela   effettuando  anche prestazioni connesse con iniziative  promozionali  e   commerciali.  Esplicano  le  formalità di  frontiera  nonché  tutte  le  attività connesse al servizio (emissione bollettini, custodia titoli di   viaggio, ecc.).   Provvedono al riordino della dispensa e delle relative apparecchiature,  alle operazioni  di  riscossione e versamento  e  relativo  rendiconto   contabile.   Nel caso di assistenza congiunta coordinano la loro attività con quella  di   altri  assistenti;  inoltre  partecipano  all'attività  di   altri   lavoratori   di   livello  inferiore,  assumono  il  controllo   e   la  responsabilità del gruppo e di tutte le attività connesse  al  servizio   con responsabilità del rendiconto generale:

-    assistente di bordo.

 

10.  Lavoratori che, in base a precise istruzioni e seguendo le specifiche procedure   operative,  svolgono  compiti  di  natura   amministrativa,  commerciale, di gestione dei rapporti con enti esterni/fornitori/clienti,  di   supporto   amministrativo  ai  processi   aziendali,   richiedenti  l'applicazione e/o l'adattamento di procedure d'ufficio e metodologie di   lavoro  con capacità di adattamento ed elaborazione delle informazioni,   anche  mediante l'utilizzo di strumenti informatici e di tecnologie  di  ufficio,  nonché  capacità di comunicazione efficace  finalizzata  alla  massimizzazione  del  risultato in funzione delle  specifiche  esigenze  commerciali e/o di servizio, in campi di attività quali, ad esempio:

 

-     compiti di segreteria, redigendo secondo schemi usuali o avvalendosi  di  appunti  stenografici, corrispondenza e documenti; esaminando,  per   l'archiviazione e per il loro smistamento, documenti e, ove  richiesto, compilando su precise istruzioni prospetti e/o tabelle;

-    ovvero, in contabilità, rilevando, riscontrando, ordinando dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o rendiconti e, se del caso, effettuando imputazioni di conto;

-    ovvero, nei centri distribuzione, segnalando gli scostamentiquantitativi o di tipologia di prodottoper consentire le decisioni in merito, coordinando e controllando l'attività degli addetti ai magazzini distribuendo i carichi di lavoro derivanti dalle attività di versamento, prelievo, carico e scarico:

 

-    segretario;

-    contabile/contabile clienti;

-    capo centro distribuzione.

 

5ª CATEGORIA

 

Appartengono a questa categoria:

 

-    i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel    alinea  della  declaratoria della 4ª categoria,  compiono,  con  maggiore  autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale  competenza,  operazioni  su  apparati  o  attrezzature  complesse,   che  presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e  del  funzionamento degli apparati stessi, anche quando venga loro affidata la  guida e il controllo, con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica,  di un gruppo di altri lavoratori, con l'esercizio del potere d'iniziativa  per la condotta e i risultati delle lavorazioni;

-    i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attivitàamministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativanei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie

superiori o corrispondente conoscenza o esperienza.

 

1.    Lavoratori  che, con scelta della successione delle operazioni,  dei  mezzi  e  delle  modalità di esecuzione, eseguono  qualsiasi  lavoro  di  preparazione  e  avviamento  di macchine operatrici  affidate  ad  altro  personale, richiedenti attrezzamenti impegnativi, registrazioni e messe a  punto  di  elevata precisione, con scelta, ove necessario, dei parametri  ottimali di lavorazione e degli utensili, scelta e predisposizione degli  strumenti  di  misura, fornendo agli addetti alla conduzione  istruzioni  dettagliate  per l'esecuzione del lavoro e per le relative  misurazioni;  intervenendo  durante  la  lavorazione per la  correzione  di  eventuali  anomalie,  intervenendo  per il miglioramento delle  attrezzature  anche  coadiuvando gli enti interessati:

 

-    attrezzatore di macchine.

 

2.    Lavoratori che, con interpretazione critica del disegno, individuano  e  valutano  i  guasti,  scelgono la successione  e  le  modalità  degli  interventi  e i mezzi di esecuzione ed eseguono qualsiasi intervento  di  elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di  macchine  o  di  impianti,  curandone la messa  a  punto;  coordinano  e  controllano l'attività degli altri addetti di officina:

 

-    responsabile della manutenzione;

-    responsabile di officina.

 

3.    Lavoratori che in possesso di un buona conoscenza di lingue  estere,  in condizioni di autonomia esecutiva e con specifica e adeguata capacità  professionale svolgono lavori che comportano una particolare  conoscenza  tecnica;  guidano e coordinano un gruppo di lavoratori che  esplicano  i  servizi  di ristorazione, di accoglienza e di assistenza a bordo  treno;  sono   responsabili  del  buon  andamento  del  servizio,  del  corretto  adempimento delle norme tecniche, amministrative e fiscali:

 

-    cameriere responsabile dei servizi a bordo treno.

 

4.   Lavoratori che, in base ad indicazioni e alle norme in uso, svolgono,  nell'ambito del loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo,  su indicazione dei contenuti, corrispondenza e/o promemoria, raccolgono, curandone l'archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli  per  corredare pratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto,  redigono  su  traccia prospetti e/o tabelle statistiche  e/o  situazioni  riepilogative;  ovvero lavoratori che, nell'ambito  del  loro  campo  di  attività  e  su  indicazioni dei contenuti, redigono in  forma  corretta  corrispondenza in una o più lingue estere:

 

-    segretario.

 

5.    Lavoratori  che,  in  base  ad  istruzioni  e  applicando  procedure  operative  relative  al  sistema contabile  adottato  nell'ambito  dello  specifico campo di competenza, imputano, contabilizzano dati anche per gli  adempimenti   fiscali,  sistemano,  chiudono  conti,  anche   elaborando  situazioni  preventive  e/o  consuntive;  ovvero  effettuano  interventi  operativi  sulle  posizioni  contabili dei  clienti  e/o  concessionari;  imputando le relative partite sull'estratto conto, elaborano le situazioni  contabili relative effettuando aggiornamenti, verifiche e rettifiche sui  pagamenti, calcolano interessi e premi realizzando situazioni consuntive  sull'andamento,  economico  del settore e/o  area  di  vendita  di  loro  competenza, evidenziando le posizioni irregolari e gestendo i conseguenti  interventi  operativi; se del caso elaborano situazioni  preventive  e/o  consuntive:

-    contabile;

-    contabile clienti.

 

6.    Lavoratori che, con adeguata autonomia operativa nell'ambito,  delle  disposizioni  aziendali, coordinano il lavoro di più  capi  squadra  e/o  personale  viaggiante su un impianto di significative  dimensioni  o  su  diversi impianti di ridotte dimensioni, ne dispongono il lavoro e curano e  controllano  per  gli  aspetti tecnico-qualitativi e  amministrativi  le  operazioni connesse alle prestazioni lavorative anche in contraddittorio  con il rappresentante del committente:

 

-    capo piazzale;

-    responsabile di più impianti;

-    assistente operativo.

 

6ª CATEGORIA

Appartengono   a  questa  categoria:  i  lavoratori  che,  con   specificacollaborazione, e in possesso delle caratteristiche di cui  al    a linea della  declaratoria della categoria precedente, svolgono  coordinamento  e controllo  di attività tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, impianto, lavorazione o ufficio.

 

1.   Lavoratori che, operando sulla base di direttive generali, coordinano importanti Organismi provvedendo alla programmazione, controllo, gestione  e  utilizzazione integrata e ottimizzata delle risorse umane,  tecniche,  economiche e organizzative assegnate; provvedono ad adeguare e sviluppare  norme,   procedure,  metodologie  e  tecnologie  presenti  nell'ambiente  organizzativo  di  appartenenza,  avendo  la  conoscenza  completa   dei  principali  processi  aziendali nonché la  capacità  di  integrazione  e collaborazione con altre strutture produttive:

 

-    responsabile tecnico-amministrativo impianti;

-    responsabile regionale manutenzione impianti elettrici, termici e idraulici;

-    supervisore.

7ª CATEGORIA

 

Appartengono a questa categoria:

 

-     i  lavoratori,  sia  tecnici che amministrativi che,  con  specifica  collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare  preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con  facoltà  di  decisione e autonomia d'iniziativa nei  limiti  delle  sole  direttive generali loro impartite.

 

1.   Lavoratori che svolgono, nell'ambito della loro attività e sulla base  di indicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e  selezionando  dati  e  notizie provenienti da varie  fonti  elaborandone  sintesi  e  valutandoli per sistemare e completare, in forma corretta  e  sintetica,  eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione  e  svolgono compiti di collegamento fra l'ente in cui operano e altri  enti  aziendali o esterni, diramano su preciso mandato disposizioni o istruzioni  operative;  ovvero lavoratori che su indicazioni e anche avvalendosi  di  documentazioni   esistenti  quali  glossari  tecnici   o   pubblicazioni  specializzate, traducono in forma corretta, testi impegnativi a carattere  specializzato, da o in una o più lingue estere. svolgendo, ove richiesto,  interventi di interpretariato (non simultaneo):

 

-    assistente di Direzione;

 

2.     Lavoratori  che,  sulla  base  di  indicazioni  generali  e   anche  avvalendosi di procedure esistenti, provvedono, nell'ambito  della  loro  attività,  all'elaborazione,  analisi, controllo  e  verifica  di  fatti  amministrativi, formulano sintesi di situazioni preventive e  consuntive  necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali e se del  caso  contribuiscono  all'adeguamento di metodi e  procedure  contabili;  ovvero  effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione globale  delle  partite di rilevante entità e complessità relative a clienti  e/o  concessionari  disponendo gli interventi tecnici idonei a  migliorare  e  aggiornare  la  valutazione complessiva dei rischi e la definizione  dei  fidi,   abbuoni   e   pagamenti,  elaborano   situazioni   riepilogative  dell'andamento economico e finanziario dei settori e/o area di competenza  e/o  previsioni di massima sulle entrate di cassa relative all'esercizio  considerato,  anche  avvalendosi della  collaborazione  di  altri  enti;  predispongono gli opportuni provvedimenti per il recupero dei crediti di  rilevante entità, decidendo se del caso l'eventuale ricorso e la  scelta  dello strumento legale:

 

-    capo contabile;

-    capo contabile clienti.

 

8ª CATEGORIA

 

Appartengono a questa categoria:

 

-      i   lavoratori  che,  oltre  alle  caratteristiche  indicate  nella  declaratoria  della    categoria  e a  possedere  notevole  esperienza  acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti  ad  attività  di  coordinamento  di servizi,  uffici,  enti  produttivi,  fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione  e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali;

-    lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove necessario sistemi e metodologie innovative, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio:

 

-    progettista di complessi;

-    specialista di sistemi di elaborazione dati;

-    specialista di pianificazione aziendale;

-    specialista finanziario;

-    specialista amministrativo;

-    ricercatore;

-    specialista di approvvigionamenti;

 

-     i  lavoratori  che  svolgono con carattere di  continuità  un  grado  elevato  di capacità gestionale, organizzativa, professionale,  funzioni  organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai  fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa,  per  attività  di  alta specializzazione, di coordinamento  e  gestione,  e/o  ricerca  e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo  contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a  questi lavoratori è attribuita la qualifica di "Quadro" di cui alla legge  13.5.85 n. 190.

-    lavoratori che nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziario loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive e/o di servizi;

-    ovvero lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di

importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle

alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione

e rispondendo dei risultati.

 

 

QUADRI

 

In  attuazione del disposto dell'art. 2, legge n. 190/85, la qualifica  di Quadro è attribuita a quei lavoratori sia tecnici che amministrativi,  che nell'ambito dell'8ª categoria svolgono con carattere di continuità  e  con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale, in

posizioni   di   rilevante   importanza  e   responsabilità,   con   ampia discrezionalità  di  poteri ai fini dello sviluppo e  della  realizzazione degli obiettivi aziendali, funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi  e uffici o enti produttivi essenziali dell'azienda o di  gestione di programmi/progetti d'importanza fondamentale.

 

I   lavoratori   definiti  Quadri  ricoprono  ruoli  ad   alto   contenuto professionale,  e,  nell'ambito dello sviluppo e del raggiungimento  degli obiettivi  aziendali effettuano, con personale contributo  di  particolare originalità  e  creatività,  opera  di coordinamento  di  risorse  e/o  di collaboratori  e/o  di  una  o  più entità  organizzative  di  particolare complessità.

 

Ferma  restando  la  normativa contrattuale prevista per  categoria  degli impiegati, si conviene quanto segue:

 

Informazione.

Sul piano informativo, le aziende forniranno agli interessati gli elementi necessari  circa gli obiettivi aziendali sia nell'area di  attività  nella quale  sono  inseriti,  sia riguardo ai più generali  problemi  gestionali delle aziende.

 

 

Passaggio temporaneo di mansioni.

 

Al lavoratore assegnato temporaneamente a svolgere mansioni di Quadro, non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del  posto, verrà attribuita tale qualifica trascorso un periodo di 6 mesi, consecutivi.

 

 

Responsabilità civile e/o penale.

 

Le   aziende  s'impegnano  a  garantire  ai  lavoratori  che  per   motivi professionali  sono  coinvolti  in  procedimenti  penali  e  civili,   non provocati  da  azioni  dolose o riconducibili  a  colpa  grave  per  fatti direttamente  connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legate  e  assicurativa nonché l'eventuale pagamento  delle  spese  legali giudiziarie.

 

 

Indennità di funzione.

 

A  decorrere  della  data di attribuzione della qualifica  di  Quadro,  ai lavoratori  interessati viene corrisposta un'indennità di  funzione  nella misura di £ 100.000 mensili. Tale  indennità  è  utile  ai soli fini del computo  del  TFR,  della  13ª mensilità e della 14ª erogazione. Le  parti  si danno atto che con la presente regolamentazione relativa  ai Quadri è stata data piena attuazione alla legge n. 190/85.

 

 

Nota a verbale.

 

Stante la prevista classificazione nell'8° livello del personale cui venga riconosciuta  la categoria di Quadro, laddove il possesso pregresso  della suddetta categoria comporti un inquadramento superiore rispetto al CCNL di provenienza come risultante dalla tabella di equiparazione il datore potrà procedere   a   compensazione   delle  relative   differenze   retributive prioritariamente   con  gli  importi  dovuti  a  titolo   di   superminimo individuale  e  subordinatamente e fino  a  concorrenza  con  gli  importi erogati sotto la voce 4° elemento.

 

 

 

Art. 48 - Norma transitoria sulla classificazione.

 

Il    inquadramento  del personale in forza alla  data  di  stipula  del presente     contratto    verrà    effettuato    mediante    trasposizione dall'inquadramento previsto dallo schema classificatorio dei CCNL  di  cui il  presente  costituisce  novazione secondo le tabelle  di  equiparazione definite per ciascun comparto e qui di seguito riportate:

 

Tabella A1)

 

  nuova           categoria ristorazione

    

    1           7

    2           6

    3           5

    4           4

    5           3

    6           2

    7           1

    8        Quadro A

             Quadro B

 

 

Tabella A2)

 

  nuova   accompagnamento categoria      notte

   

    1            6

    2            5

    3            4

    4          3  II

    5          3  I

    6            2

    7            1

    8           1 S

 

 

Tabella A3)

 

  nuova      appalti categoria    FF.SS.

   

    1           7

    2           6

    3           5

    4           4

    5           3

    6           2

    7           1

    8     1 Sup. Quadro

 

I  lavoratori in forza alla data di stipula del presente CCNL che in  base al  nuovo sistema classificatorio, quale definito agli artt. ... dovessero risultare  collocati  in un livello d'inquadramento superiore  rispetto  a quello   previsto  dal  medesimo  CCNL,  con  riferimento   al   contenuto professionale  delle  mansioni  cui  sono  stati  precedentemente  adibiti nell'azienda,  saranno  tenuti ad effettuare le mansioni  medesime  e  non potranno  in alcun modo rivendicare l'attribuzione delle mansioni  proprie del  nuovo  livello, a meno che non siano a queste espressamente assegnati dall'azienda.

 

In  particolare  le  parti  dichiarano  che,  in  base  al  nuovo  sistema classificatorio, il personale già inserito nei profili professionali "capo squadra  pulitori"  e "addetti al riassetto e al rifornimento  di  vetture letto" di cui al CCNL 12.3.92 per gli addetti ai servizi in appalto  delle FS  verrà  collocato  rispettivamente nei livelli    e    della  nuova classificazione,   esclusivamente  in  virtù  di  un  riconoscimento   'ad personam'  di  tale  superiore inquadramento,  essendo  le  mansioni  loro assegnate riconducibili rispettivamente alle declaratorie di cui al    e 2° livello del presente contratto.

 

 

 

Art. 49 - Retribuzione.

 

1.    Il  trattamento  economico  base  è  costituito  dalla  retribuzione conglobata   di  cui  alla  tabella  B  sottostante  (che  tiene   conto  convenzionalmente dei valori relativi ai decimali di punto):

 

Tabella B)

 

  categoria                  minimo

professionale  parametro  contrattuale

                           conglobato

                               

               100      1.731.000

                109      1.883.000

                115      1.999.000

                122      2.117.000

                129      2.233.000

                137      2.373.000

                149      2.576.000

                161      2.784.000

 

2.    Ai  soli  lavoratori  in  forza alla data di  stipula  del  presente  accordo,   saranno  riconosciuti  come  superminimi  di  categoria   non  riassorbibili  gli  importi di cui alla tabella C sottostante  derivanti  dalle differenze tra i valori dei minimi tabellari e della contingenza in  vigore al 31.12.97 e i nuovi minimi conglobati di categoria di cui  alla  tabella sopra indicata.

 

3.   Paga oraria.  Per  la  determinazione della paga oraria si farà riferimento al  valore  determinato   dalla  somma  del  minimo  conglobato,   del   superminimo  individuale  derivante dal congelamento degli scatti d'anzianità  e  dal  superminimo collettivo di categoria. Per il settore dell'accompagnamento  notte verrà riconosciuto anche l'attuale 4° elemento. Resteranno esclusi  i valori dei futuri scatti biennali.

 

4.   Divisore orario.  Le  parti confermano che per i settori i cui regimi d'orario settimanale  siano  fissati in 38 ore, il divisore orario su base mensile  è  pari  a  165.  Per  quei settori che alla data di entrata in vigore del  presente  contratto hanno un divisore orario mensile pari a 170 e/o 173, lo stesso  sarà mantenuto sino al 31.12.01.

 

 

Tabella C)

 

CONTRATTO W.L.

CONTRATTO APPALTI

Categoria Professiona-le Parametro

Minimo

Parametro

Minimo contrattua-le di riferimento

Livello

Superminimodi categoria

Livello

Superminimodi categoria

 

 

 

al 31.12.97

 

 

 

 

1° 100

737

100

1.731

99

12

2° 120

884

109

1.883

35

48

3° 135

995

115

1.999

4

32

28

4° 150

1.106

122

2.117

3°/II

52

29

5° 165

1.216

129

2.233

3°/I

 

38

6° 183

1.349

137

2.373

12

33

7° 209

1.540

149

2.576

26

3

8° e Quadri 237

1.747

161

2.784

 

 

 

 

Valori espressi in migliaia di lire

 

 

 

Art. 50 - Tredicesima mensilità.

 

La liquidazione della 13ª mensilità sarà effettuata per ciascun anno nella misura  di  1 mensilità (minimo tabellare conglobato di categoria  di  cuialla  tabella  B,  superminimo collettivo  di  cui  alla  tabella  C,  'ad personam' relativo agli aumenti periodici d'anzianità maturati prima della sottoscrizione del presente CCNL, 4° elemento per l'accompagnamento notte, nuovi scatti d'anzianità, compensi contrattuali a tale titolo computabili) e dovrà avere luogo entro il 15 dicembre di ogni anno.

Nel  caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti 12simi della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.

 

La  frazione  di  mese uguale o superiore a 15 giorni di  calendario  sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione  di  mese inferiore.

 

 

NOTA A VERBALE.

 

Restano confermate le eventuali diverse date di erogazione adottate per il settore dell'accompagnamento notte e della ristorazione.

Art. 51 - Quattordicesima erogazione.

 

Ai  lavoratori sarà corrisposta ogni anno una 14ª erogazione nella  misura di  1  mensilità  (minimo tabellare conglobato di categoria  di  cui  alla tabella  B,  superminimo collettivo di cui alla tabella C,  'ad  personam' relativo   agli  aumenti  periodici  d'anzianità  maturati   prima   della sottoscrizione  del  presente CCNL elemento per  l'accompagnamento  notte, nuovi   scatti   d'anzianità,   compensi  contrattuali   a   tale   titolo computabili).

 

La  14ª erogazione va corrisposta entro luglio ed è riferita al periodo 1° agosto-31 luglio di ciascun anno.

 

Nel  caso d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il suddetto periodo  annuale,  il lavoratore non in prova ha diritto  a  tanti  12simi dell'ammontare  della  14ª  erogazione quanti  sono  i  mesi  di  servizio prestato.

 

La  frazione  di  mese uguale o superiore a 15 giorni di  calendario  sarà considerata mese intero, mentre non sarà considerata la frazione  di  mese inferiore.

 

 

NOTA A VERBALE.

 

Restano confermate le eventuali diverse date di erogazione adottate per il settore dell'accompagnamento notte e della ristorazione.

 

 

 

Art. 52 - Norme transitorie.

 

1.    Con  riferimento all'Accordo interconfederale 23.7.93 e  all'Accordo 7.5.96, per il periodo 1.1.97-31.12.99, verrà riconosciuta ai lavoratori, di  cui  al  CCNL di CICLT e OFERWALITS S.p.A. e al CCNL dei servizi  in  appalto  delle Ferrovie dello Stato, in forza alla data di  stipula  del  presente  CCNL,  una 'una tantum' pari a £ 1.250.000 parametrata  al    livello cosi distribuita:

-    £ 700.000 con la retribuzione di aprile 2000;

-    £ 550.000 con la retribuzione di gennaio 2001.

L'importo  di cui sopra verrà proporzionalmente ridotto in relazione  ai  mesi   di   servizio   effettivamente  prestati  presso   l'azienda   di  appartenenza, e sarà altresì riproporzionato per i lavoratori part-time.  Tale cifra assorbe gli eventuali acconti sui futuri miglioramenti e/o le  indennità  di vacanza contrattuale eventualmente anticipale  o  erogate,  fino a concorrenza, con tranches rapportate ai valori della 'una tantum'  erogata.  A  fronte  di  detto  riconoscimento  le  OOSS  nazionali  di  categoria  dichiarano di ritirare tutte le vertenze a livello territoriale volte al  riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale.

 

2.    Per  effetto  della sottoscrizione del CCNL di novazione,  i  minimi  tabellari conglobati di cui al precedente punto saranno aumentati al    livello, riparametrati per gli altri livelli, nel seguente modo:

 

-    a decorrere da 1.10.00 di £ 32.000

-    a decorrere da 1.1.01  di £ 32.000

-    a decorrere da 1.1.02  di £ 25.000

-    a decorrere da 1.1.03  di £ 25.000

 

 Nel  caso in cui lo scostamento dell'inflazione reale rispetto a  quella  programmata  dal DPEF 2000-2003, sulla cui base sono stati  calcolati  i  predetti aumenti, risultasse superiore all'1%, le parti s'incontreranno,  al termine dell'anno interessato, per adeguare i minimi contrattuali.  Le  parti  stabiliscono altresì di erogare, in un'unica soluzione  entro  ottobre,  la somma onnicomprensiva di £ 370.000 a copertura del  periodo  1.1.00-30.9.00, con le stesse modalità di cui al punto 8 dell'Accordo.  Per  la  ristorazione  a bordo treno, tenuto conto della  congruità  dei  trattamenti  in atto, le parti, a richiesta di una di esse, procederanno  a  un'applicazione graduale degli istituti contrattuali nell'arco  della  vigenza del CCNL anche attraverso, ove necessario, l'assorbimento  degli  effetti economici degli istituti contrattuali attualmente in essere,  ma  non previsti o diversamente disciplinati dal presente CCNL. Quanto sopra  nel  quadro condiviso del mantenimento delle condizioni di competitività  delle aziende rispetto alle imprese concorrenti nel medesimo settore  di  mercato,  cui  è  correlato  l'ambito  di  applicazione  del  contratto.  Pertanto, per quanto attiene la ristorazione a bordo treno, la  presente  intesa,   relativamente  ai  punti  d'interesse  del  comparto,  troverà  applicazione secondo la procedura sopra stabilita.

 

3.    A decorrere dal 14.9.00 tutti gli istituti economici già presenti  a  titolo di EAR vengono confermati ai soli lavoratori in forza a tale data,  sotto forma di 'ad personam' non riassorbibile con validità esclusivamente

  per 13ª, 14ª e TFR.

 

4.    A  decorrere dal 14.9.00 per il settore degli appalti ferroviari (ex FS)  l'importo  corrisposto a titolo di EDR (ex  art.  38),  attualmente  corrisposto per 12 mensilità, verrà riproporzionato in 14 ratei mensili, e  conglobato con la voce di cui al precedente punto 3 per i soli lavoratori  aventi titolo ai sensi del CCNL 27.7.95.

 

5.    Entro 60 giorni dalla sottoscrizione delle presenti intese, le parti  procederanno all'inserimento del CCNL per le imprese esercenti  raccordi  ferroviari  e  al relativo inserimento delle figure professionali  nello  schema di classificazione, oltre a determinare i superminimi di categoria.

 

Nel  corso  di appositi incontri. le parti procederanno anche all'adozione di  quelle  integrazioni utili ad adattare la normativa del  contratto  di novazione con le specifiche del settore.

 

a)   Ticket e indennità di presenza.

 

1)    Per  i dipendenti del settore appalti ferroviari (ex FS) a decorrere dall'1.5.01 il valore del ticket di cui al punto 5, Verbale  di  accordo  14.9.00, viene determinato nei seguenti nuovi valori:

 

-    per prestazioni giornaliere fino a 4 ore: £ 750;

-    per prestazioni giornaliere superiori a 4 ore e fino a 5 ore: £6.300;

-    per prestazioni giornaliere superiori a 5 ore e fino a 6 ore: £7.800;

-    per orario giornaliero superiore a 6 ore: £ 9.500;

 

2)    dalla stessa data dell'1.5.01 viene istituita un'indennità di turno,  per  il  personale di cui al precedente punto 1), di £  1.500  per  ogni  giornata  di effettiva prestazione del personale turnista.  A  tal  fine  s'intende  per  personale turnista quello che svolge la propria  normale  prestazione su 2 o 3 turni alternati;

3)   per effetto delle previsioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) le parti si danno atto che a decorrere dal 15.9.00 deve intendersi abolita l'indennità di presenza prevista dal precedente CCNL per gli addetti ai servizi in appalto;

4)   si conferma il mantenimento delle eventuali diverse condizioni in atto negli altri settori di cui al campo di applicazione del presente CCNL.

  Norma transitoria settore appalti ferroviari (ex FS).

Considerato   che   successivamente  alla  sottoscrizione   dell'Accordo  14.9.00,   presso  il  Ministero  del  lavoro,  sono  sorte   divergenze  interpretative  in merito all'erogazione dell'indennità di  presenza  di  cui  all'art. 35, punto 9, CCNL 12.3.92, per gli addetti ai  servizi  in  appalto  da  FS  SpA,  le parti, al fine di evitare  l'insorgere  di  un  diffuso contenzioso in sede giudiziaria, stabiliscono che le aziende che  nel  periodo  1.10.00-30.4.01 non hanno dato applicazione al  precedente  art.  35, punto 9, corrisponderanno un'integrazione del ticket pari alla  differenza  giornaliera tra i valori già corrisposti e  quelli  indicati  nel  precedente punto 1). Tale integrazione verrà erogata  entro  maggio  2001.  Le  aziende di cui al precedente comma corrisponderanno altresì  per  il  periodo  1.10.00-30.4.01 l'indennità di turno pari a £  1.500  per  ogni  giornata di effettiva prestazione.

 

  Dichiarazione a verbale.

 

  In  relazione alle variazioni apportate con il precedente  punto  a)  si  ritiene opportuno richiamare quanto già contenuto nell'Accordo 14.9.00.

 

b)    Per  i dipendenti degli appalti ferroviari verrà corrisposto,  dalla  data di decorrenza dei nuovi minimi tabellari, un "ticket restaurant" da  erogare  per  ogni giornata di effettiva presenza al lavoro  secondo  la  seguente parametrazione: per prestazioni giornaliere superiori a 4 ore e  fino a 5 ore importo pari a £ 5.300; per prestazioni giornaliere superiori  a  5  ore e fino a 6 ore, importo pari a £ 6.600; per orario giornaliero  superiore  a  6  ore, importo pari a £ 8.000. Resteranno  in  vigore  le  eventuali condizioni di miglior favore in atto negli altri i settori.

 

c)    Per  il  settore dell'accompagnamento notte e della  ristorazione  a  bordo  treno, dalla data di decorrenza dei nuovi minimi tabellari  verrà  istituita un'indennità di presenza giornaliera pari a £ 1.000  per  ogni  giornata di effettiva presenza.  Per  il personale viaggiante verrà riproporzionata ad ore ed erogata  in  ragione delle ore effettivamente lavorate.  L'indennità  di presenza giornaliera non costituisce elemento  utile  al  fine  del  calcolo di alcun istituto contrattuale e legale, ivi compreso  il TFR.

 

d)   Paga oraria.  Per  la  determinazione della paga oraria si farà riferimento al  valore  determinato   dalla  somma  del  minimo  conglobato,   del   superminimo  individuale  derivante dal congelamento degli scatti d'anzianità  e  dal superminimo  collettivo  di  categoria  (allegato  4).  Per  il  settore  dell'accompagnamento  notte  verrà  riconosciuto  anche   l'attuale     elemento. Resteranno esclusi i valori dei futuri scatti biennali.

 

e)    Le  parti confermano quanto previsto dall'allegato 1 al CCNL Appalti  FS  relativamente  alla previsione che l'obbligo  delle  Cooperative  di  applicare,  anche  nei  confronti dei propri  soci,  sia  le  condizioni  salariali  che  quelle normative dei CCNL e degli accordi sindacali,  si  applica anche ai trattamenti economici dovuti agli istituti previdenziali  e mutualistici.  Nel  caso  in  cui  tali  trattamenti per particolari  norme  di  legge,  risultino  inferiori a quelli erogati dai predetti istituti al personale  dipendente,  le  Cooperative sono tenute alle relative  integrazioni  al  fine  di  assicurare  ai  propri  soci un  trattamento  globalmente  non  inferiore.

 

Art. 53 - Aumenti periodici di anzianità.

 

1.   A decorrere dall'1.10.00 tutti i lavoratori avranno diritto, per ogni  biennio, ad un aumento periodico mensile nella misura massima di 8 scatti  in cifra fissa, il cui importo risulta dalla seguente tabella:

 

1ª categoria  39.100

    "       42.619

    "       45.000

    "       47.702

    "       50.439

    "       53.567

    "       58.259

    "       62.951

 

2.    I  nuovi  aumenti periodici d'anzianità decorrono dal 1° giorno  del  mese successivo a quello in cui si compie il biennio.

 

3.    Nel caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra degli aumenti maturati al livello di provenienza.

 

4.    Gli  aumenti periodici d'anzianità già percepiti al 30.9.00  vengono  consolidati in un 'ad personam' non riassorbibile valido ai fini di 13ª,  14ª e TFR.

 

5.    Considerata la disciplina novativa, come sopra individuata, i  ratei di  scatti d'anzianità sino al 30.9.00 saranno considerati utili per  la  maturazione  dello scatto di cui al precedente comma  1  e  non  saranno  conseguentemente liquidati.

 

Il  valore  dei nuovi scatti determinati dal presente articolo  è  escluso dalla base per la determinazione della paga oraria.

 

Art. 54 - Indennità varie.

 

Restano  in  vigore  le  normative  previste  nei  singoli  contratti   di provenienza.

 

Entro  30 giorni le parti provvederanno a definire l'elenco completo delle indennità tutt'ora vigenti.

 

Dichiarazione delle parti.

 

Entro 30 giorni dalla data odierna le parti completeranno i testi inerenti agli  accordi interconfederali in materia di RSU, RLS, 626/94 e disciplina relativa a diritto allo studio, molestie sessuali, pari opportunità. Nelle more restano in vigore le situazioni in atto.